((Art. 18 - ter 
 
     Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14 
 
  1. All'articolo  4,  comma  1,  secondo  periodo,  della  legge  21
febbraio 2024, n. 14,  dopo  le  parole:  «in  via  esclusiva,»  sono
inserite le seguenti: «la corte d'appello,».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  4  della  citata  legge  21
          febbraio 2024, n. 14, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Giurisdizione e legge applicabile).  -  1.  Ai
          migranti di cui all'articolo 1, paragrafo  1,  lettera  d),
          del Protocollo si  applicano,  in  quanto  compatibili,  il
          testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,
          n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il
          decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  il  decreto
          legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  e  la  disciplina
          italiana ed europea concernente i requisiti e le  procedure
          relativi all'ammissione e alla permanenza  degli  stranieri
          nel territorio nazionale. Per le procedure  previste  dalle
          disposizioni  indicate  al  primo   periodo   sussiste   la
          giurisdizione italiana e sono territorialmente  competenti,
          in  via  esclusiva,  la   corte   d'appello,   la   sezione
          specializzata  in  materia  di   immigrazione,   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea del tribunale di Roma e  l'ufficio  del
          giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente  comma
          si applica la legge italiana. 
              2. Lo straniero sottoposto alle  procedure  di  cui  al
          comma 1 rilascia la procura speciale al difensore  mediante
          sottoscrizione apposta su documento analogico.  La  procura
          speciale  e'  trasmessa  con  strumenti  di   comunicazione
          elettronica,  anche  in  copia  informatica  per  immagine,
          unitamente a copia del documento identificativo  attribuito
          ai sensi dell'articolo  3,  comma  5,  e  all'attestazione,
          rilasciata  da  un  operatore  della  Polizia   di   Stato,
          dell'avvenuta  apposizione  della  firma  da  parte   dello
          straniero. La procura speciale cosi' rilasciata soddisfa  i
          requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura
          civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale. 
              3. Il responsabile  italiano  di  cui  all'articolo  5,
          comma  1,  adotta  le  misure  necessarie  a  garantire  il
          tempestivo e pieno esercizio del diritto  di  difesa  dello
          straniero sottoposto alle procedure di cui al comma  1  del
          presente articolo. Per la trasmissione e la  ricezione  dei
          documenti necessari per l'esercizio del diritto  di  difesa
          e' utilizzato l'indirizzo di posta elettronica  certificata
          o  altro  servizio  elettronico  di  recapito   certificato
          qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile.
          Il diritto di conferire con il difensore e' esercitato, con
          modalita' audiovisive che ne  assicurino  la  riservatezza,
          mediante collegamento da remoto tra  il  luogo  in  cui  si
          trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore. 
              4. Il ricorso contro  la  decisione  della  Commissione
          territoriale di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),
          della presente legge  e'  proposto  nel  termine  stabilito
          dall'articolo 35-ter del  decreto  legislativo  28  gennaio
          2008, n. 25. 
              5. L'avvocato  del  migrante  di  cui  all'articolo  1,
          paragrafo  1,  lettera   d),   del   Protocollo   partecipa
          all'udienza dall'aula in  cui  si  trova  il  giudice,  con
          collegamento in modalita'  audiovisive  da  remoto  con  il
          luogo in cui si trova  il  migrante.  Solo  quando  non  e'
          possibile  il  collegamento   da   remoto   e   il   rinvio
          dell'udienza e' incompatibile con il rispetto  dei  termini
          del procedimento,  all'avvocato  del  migrante  ammesso  al
          patrocinio a  spese  dello  Stato,  che  si  reca,  per  lo
          svolgimento dell'incarico, nelle aree di  cui  all'articolo
          1,   paragrafo   1,   lettera   c),   del   Protocollo,   e
          all'interprete e' liquidato  un  rimborso  delle  spese  di
          viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a
          euro 500, e le condizioni del rimborso sono  stabilite  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge. 
              6. In deroga all'articolo 10 del codice  penale,  salvo
          che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese
          o  dello  Stato  albanese,  lo  straniero  sottoposto  alle
          procedure di cui al comma  1  del  presente  articolo,  che
          commette  un  delitto  all'interno  delle   aree   di   cui
          all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e'
          punito secondo la legge italiana, se vi  e'  richiesta  del
          Ministro della  giustizia,  fermo  restando  il  regime  di
          procedibilita' previsto per il delitto.  La  richiesta  del
          Ministro non e' necessaria per i delitti puniti con la pena
          dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel  minimo
          a tre anni. 
              7.  Nei  confronti  dello  straniero  sottoposto   alle
          procedure di cui al comma 1 il giudice  pronuncia  sentenza
          di non luogo a procedere, salvo che si  tratti  di  delitti
          per  i  quali  e'  previsto   l'arresto   obbligatorio   in
          flagranza, quando e' acquisita la prova dell'esecuzione del
          rimpatrio. Nei confronti dello  straniero  sottoposto  alla
          misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio  e'
          eseguito quando la misura e' revocata o dichiarata estinta.
          Il   questore   comunica   l'esecuzione    del    rimpatrio
          all'autorita'    giudiziaria    procedente.     L'autorita'
          giudiziaria   procedente   comunica    al    questore    il
          provvedimento con il quale revoca la misura o  ne  dichiara
          l'estinzione. Se lo  straniero  fa  ingresso  illegale  nel
          territorio dello Stato prima del  termine  di  prescrizione
          del reato piu' grave per il quale si e' proceduto nei  suoi
          confronti in conformita'  al  presente  comma,  si  applica
          l'articolo 345 del codice di procedura penale. 
              8. Quando e'  esercitata  la  giurisdizione  penale  ai
          sensi del comma 6, l'autorita'  giudiziaria  e  la  polizia
          giudiziaria svolgono direttamente  le  rispettive  funzioni
          anche nelle  aree  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  1,
          lettera c), del  Protocollo  secondo  le  disposizioni  del
          codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi
          da 9 a 18 del presente articolo. 
              9. Nei casi di arresto in  flagranza  o  di  fermo,  il
          personale di cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  f),
          trasmette il relativo  verbale  entro  quarantotto  ore  al
          pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del  pubblico
          ministero,  ai  sensi  dell'articolo  388  del  codice   di
          procedura penale,  e  l'udienza  di  convalida  davanti  al
          giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo
          391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza  con
          le modalita' di cui all'articolo 133-ter del citato  codice
          di procedura penale. L'arrestato o il fermato si  collegano
          dal luogo in cui si trovano. 
              10.  Se  il  reato  per  il  quale  si   e'   proceduto
          all'arresto in flagranza non e' compreso tra quelli di  cui
          al secondo periodo del  comma  6,  il  pubblico  ministero,
          immediatamente e comunque prima dell'udienza di  convalida,
          si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio  del
          potere di richiesta di cui all'articolo 342 del  codice  di
          procedura penale. 
              11. Quando, ai sensi dell'articolo 391,  comma  5,  del
          codice di procedura penale, il giudice  applica  la  misura
          cautelare  della  custodia  in   carcere,   l'indagato   e'
          immediatamente   posto   a   disposizione    dell'autorita'
          giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee
          strutture  ubicate  nelle  aree  di  cui  all'articolo   1,
          paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il  giudice
          dispone una misura  diversa  dalla  custodia  cautelare  in
          carcere o  l'immediata  liberazione  dell'arrestato  o  del
          fermato,  l'indagato  resta  sottoposto  al  trattenimento,
          laddove disposto, in corso di esecuzione al  momento  della
          commissione del reato. 
              12. Ai fini dell'articolo  309,  comma  8-bis,  secondo
          periodo,  del  codice  di  procedura   penale,   l'imputato
          partecipa all'udienza con le modalita' di cui  all'articolo
          133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in  cui
          si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di
          riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di  procedura
          penale e' fissato in quindici giorni. 
              13. Fino alla scadenza del termine di cui  all'articolo
          6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18
          agosto 2015, n. 142, il  procedimento  penale  e'  sospeso,
          fatto  salvo  il  compimento  di   atti   urgenti   e   dei
          provvedimenti  indicati  nei  commi  7  e  9  del  presente
          articolo. Durante  la  sospensione  del  procedimento  sono
          sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice
          di procedura penale. Qualora  prevista,  la  partecipazione
          della persona sottoposta alle indagini al compimento  degli
          atti  urgenti  e'  assicurata  con  le  modalita'  di   cui
          all'articolo  133-ter  del  codice  di   procedura   penale
          mediante collegamento dal luogo in cui si trova. 
              14. L'articolo 558 e il titolo III  del  libro  VI  del
          codice di procedura penale e l'articolo 13,  comma  13-ter,
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al  comma  6
          del presente articolo. 
              15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di
          procedura  penale  sono  assicurati  mediante  collegamento
          audiovisivo. 
              16. Le notificazioni previste dal codice  di  procedura
          penale al soggetto sottoposto  alle  procedure  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo sono eseguite dal  nucleo  di
          cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  f),  della  presente
          legge con le modalita' previste dall'articolo 156, commi  1
          e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili. 
              17. I depositi  e  le  comunicazioni  effettuati  dagli
          organi  di  polizia  giudiziaria  possono   essere   sempre
          eseguiti con modalita' telematiche. 
              18. Per i  reati  di  cui  al  comma  6  e'  competente
          l'autorita' giudiziaria con sede in Roma. 
              19. Il Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone
          private della liberta' personale svolge i compiti  previsti
          dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico  di  cui  al
          decreto  legislativo  25  luglio  1998,   n.   286,   anche
          nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo  1,
          lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico della finanza pubblica.».