((Art. 18 - ter
Modifica all'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 14
1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 21
febbraio 2024, n. 14, dopo le parole: «in via esclusiva,» sono
inserite le seguenti: «la corte d'appello,».))
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 4 della citata legge 21
febbraio 2024, n. 14, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Giurisdizione e legge applicabile). - 1. Ai
migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d),
del Protocollo si applicano, in quanto compatibili, il
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la disciplina
italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure
relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri
nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle
disposizioni indicate al primo periodo sussiste la
giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti,
in via esclusiva, la corte d'appello, la sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini
dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del
giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma
si applica la legge italiana.
2. Lo straniero sottoposto alle procedure di cui al
comma 1 rilascia la procura speciale al difensore mediante
sottoscrizione apposta su documento analogico. La procura
speciale e' trasmessa con strumenti di comunicazione
elettronica, anche in copia informatica per immagine,
unitamente a copia del documento identificativo attribuito
ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e all'attestazione,
rilasciata da un operatore della Polizia di Stato,
dell'avvenuta apposizione della firma da parte dello
straniero. La procura speciale cosi' rilasciata soddisfa i
requisiti previsti dall'articolo 83 del codice di procedura
civile e dall'articolo 122 del codice di procedura penale.
3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5,
comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il
tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello
straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del
presente articolo. Per la trasmissione e la ricezione dei
documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa
e' utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata
o altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile.
Il diritto di conferire con il difensore e' esercitato, con
modalita' audiovisive che ne assicurino la riservatezza,
mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si
trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore.
4. Il ricorso contro la decisione della Commissione
territoriale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
della presente legge e' proposto nel termine stabilito
dall'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25.
5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa
all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice, con
collegamento in modalita' audiovisive da remoto con il
luogo in cui si trova il migrante. Solo quando non e'
possibile il collegamento da remoto e il rinvio
dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei termini
del procedimento, all'avvocato del migrante ammesso al
patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo
svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo
1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e
all'interprete e' liquidato un rimborso delle spese di
viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a
euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. In deroga all'articolo 10 del codice penale, salvo
che il reato sia commesso in danno di un cittadino albanese
o dello Stato albanese, lo straniero sottoposto alle
procedure di cui al comma 1 del presente articolo, che
commette un delitto all'interno delle aree di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, e'
punito secondo la legge italiana, se vi e' richiesta del
Ministro della giustizia, fermo restando il regime di
procedibilita' previsto per il delitto. La richiesta del
Ministro non e' necessaria per i delitti puniti con la pena
dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni.
7. Nei confronti dello straniero sottoposto alle
procedure di cui al comma 1 il giudice pronuncia sentenza
di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti
per i quali e' previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza, quando e' acquisita la prova dell'esecuzione del
rimpatrio. Nei confronti dello straniero sottoposto alla
misura della custodia cautelare in carcere il rimpatrio e'
eseguito quando la misura e' revocata o dichiarata estinta.
Il questore comunica l'esecuzione del rimpatrio
all'autorita' giudiziaria procedente. L'autorita'
giudiziaria procedente comunica al questore il
provvedimento con il quale revoca la misura o ne dichiara
l'estinzione. Se lo straniero fa ingresso illegale nel
territorio dello Stato prima del termine di prescrizione
del reato piu' grave per il quale si e' proceduto nei suoi
confronti in conformita' al presente comma, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale.
8. Quando e' esercitata la giurisdizione penale ai
sensi del comma 6, l'autorita' giudiziaria e la polizia
giudiziaria svolgono direttamente le rispettive funzioni
anche nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera c), del Protocollo secondo le disposizioni del
codice di procedura penale, salvo quanto disposto dai commi
da 9 a 18 del presente articolo.
9. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo, il
personale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f),
trasmette il relativo verbale entro quarantotto ore al
pubblico ministero. L'interrogatorio da parte del pubblico
ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di
procedura penale, e l'udienza di convalida davanti al
giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo
391 del medesimo codice, si svolgono sempre a distanza con
le modalita' di cui all'articolo 133-ter del citato codice
di procedura penale. L'arrestato o il fermato si collegano
dal luogo in cui si trovano.
10. Se il reato per il quale si e' proceduto
all'arresto in flagranza non e' compreso tra quelli di cui
al secondo periodo del comma 6, il pubblico ministero,
immediatamente e comunque prima dell'udienza di convalida,
si rivolge al Ministro della giustizia per l'esercizio del
potere di richiesta di cui all'articolo 342 del codice di
procedura penale.
11. Quando, ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, il giudice applica la misura
cautelare della custodia in carcere, l'indagato e'
immediatamente posto a disposizione dell'autorita'
giudiziaria procedente mediante trasferimento presso idonee
strutture ubicate nelle aree di cui all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera c), del Protocollo. Quando il giudice
dispone una misura diversa dalla custodia cautelare in
carcere o l'immediata liberazione dell'arrestato o del
fermato, l'indagato resta sottoposto al trattenimento,
laddove disposto, in corso di esecuzione al momento della
commissione del reato.
12. Ai fini dell'articolo 309, comma 8-bis, secondo
periodo, del codice di procedura penale, l'imputato
partecipa all'udienza con le modalita' di cui all'articolo
133-ter del medesimo codice, collegandosi dal luogo in cui
si trova. Il termine per la proposizione della richiesta di
riesame ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura
penale e' fissato in quindici giorni.
13. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo
6-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, il procedimento penale e' sospeso,
fatto salvo il compimento di atti urgenti e dei
provvedimenti indicati nei commi 7 e 9 del presente
articolo. Durante la sospensione del procedimento sono
sospesi i termini di cui agli articoli 303 e 407 del codice
di procedura penale. Qualora prevista, la partecipazione
della persona sottoposta alle indagini al compimento degli
atti urgenti e' assicurata con le modalita' di cui
all'articolo 133-ter del codice di procedura penale
mediante collegamento dal luogo in cui si trova.
14. L'articolo 558 e il titolo III del libro VI del
codice di procedura penale e l'articolo 13, comma 13-ter,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, non si applicano ai reati di cui al comma 6
del presente articolo.
15. I colloqui previsti dall'articolo 104 del codice di
procedura penale sono assicurati mediante collegamento
audiovisivo.
16. Le notificazioni previste dal codice di procedura
penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al
comma 1 del presente articolo sono eseguite dal nucleo di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente
legge con le modalita' previste dall'articolo 156, commi 1
e 2, del codice di procedura penale in quanto compatibili.
17. I depositi e le comunicazioni effettuati dagli
organi di polizia giudiziaria possono essere sempre
eseguiti con modalita' telematiche.
18. Per i reati di cui al comma 6 e' competente
l'autorita' giudiziaria con sede in Roma.
19. Il Garante nazionale dei diritti delle persone
private della liberta' personale svolge i compiti previsti
dall'articolo 14, comma 2-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche
nell'ambito delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1,
lettera c), del Protocollo, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».