Art. 34
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, su proposta dei Capi dei Dipartimenti interessati,
sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di
natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Note all'art. 34:
- Per l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400 si veda nelle note alle premesse.
- Per l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 si veda nelle note alle premesse.