Art. 35
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni
organiche del personale non dirigenziale
1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono
individuate nell'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante
del presente regolamento.
2. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda
fascia, di cui alla Tabella A, sono compresi cinque posti di funzione
dirigenziale di livello non generale presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro e undici presso gli Uffici di staff dei
Capi Dipartimento, come previsto nell'articolo 17, comma 4, del
presente decreto.
3. Nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di prima
fascia, di cui alla Tabella A, e' compreso un posto di funzione
dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come previsto nell'articolo 17,
comma 3, del presente regolamento.
4. Il personale dirigenziale di livello generale e non generale del
Ministero e' inserito nei ruoli del personale dirigenziale del
Ministero.
5. Il personale non dirigenziale del Ministero e' inserito nel
ruolo del personale del Ministero.
6. Oltre al contingente di cui al precedente comma 3, vanno
considerate ulteriori nove unita', ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e dell'articolo 21,
comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, cosi' ripartite:
cinque dirigenti di livello dirigenziale generale componenti del
collegio dei sindaci dell'INPS; quattro dirigenti di livello
dirigenziale generale componenti del collegio dei sindaci dell'INAIL.
7. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro,
con proprio decreto, effettua la ripartizione dei contingenti di
personale non dirigenziale nelle strutture in cui si articola
l'amministrazione. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 35:
- Per l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 si veda nelle note all'articolo 1.
- Per l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 si veda nelle note all'articolo 27.
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2011, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27.12.2011:
«5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e tre posti in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello
generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le
dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono
conseguentemente incrementate in attesa della emanazione
delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l'organizzazione dei medesimi
Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7,
del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, si
interpreta nel senso che i relativi posti concorrono alla
determinazione delle percentuali di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.»