Art. 17 
 
Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di
  alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione  del
  PNRR 
 
  1. Al fine di assicurare il raggiungimento  degli  obiettivi  della
Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma  della  legislazione
sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per  studenti
(M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre  2000,  n.  338,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1-bis: 
      1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a  660  milioni
di euro,» sono soppresse. 
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate  alle  imprese,
agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  l),
dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36-, agli altri soggetti privati di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli  altri  soggetti
pubblici, sulla base delle proposte selezionate  da  una  commissione
istituita presso  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,
secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»; 
      3) al comma 4, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine,  il
seguente:  «E'  possibile  erogare  anticipatamente   il   contributo
relativo ai primi tre anni di  gestione  dell'immobile,  in  un'unica
soluzione, a  fronte  di  idonea  garanzia  bancaria  o  assicurativa
condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel  periodo  di
riferimento del contributo di gestione.»; 
      4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti  aggiudicatari  ai
sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai  proprietari
dei relativi immobili, ove non coincidenti con i  primi,  cosi'  come
risultanti dalla domanda di  partecipazione  alle  procedure  per  la
presentazione delle proposte di intervento,»; 
    b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle  regioni»  sono
soppresse; 
    c) dopo l'articolo 1-ter e' inserito il seguente: 
      «Art.  1-quater  (Semplificazioni   in   tema   di   cambi   di
destinazione  d'uso  degli  immobili   da   destinare   a   residenze
universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione  di  alloggi  e
residenze per studenti mediante l'utilizzo  del  patrimonio  edilizio
esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente
1, del PNRR, e' sempre ammesso il  mutamento  di  destinazione  d'uso
funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie
anche in deroga alle eventuali prescrizioni  e  limitazioni  previste
dalle previsioni degli strumenti urbanistici. 
      2. Gli interventi  connessi  al  mutamento  della  destinazione
d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la  segnalazione
certificata di inizio di attivita'  (SCIA)  di  cui  all'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, laddove ricadenti
in aree sottoposte a tutela ai sensi  della  Parte  III  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  sono  realizzabili  ove  siano
mantenuti    sagoma,    prospetti,    sedime    e     caratteristiche
planivolumetriche e  tipologiche  dell'edificio  preesistente  e  non
siano previsti incrementi di  volumetria,  mediante  la  segnalazione
certificata  di  inizio  di  attivita'  (SCIA)  e  segnalazione  alla
soprintendenza che, in caso di accertata carenza di  tali  requisiti,
nel termine di trenta  giorni  dal  ricevimento  della  segnalazione,
adotta  i  motivati  provvedimenti   di   divieto   di   prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere  iniziata,
anche  nei  casi  di  cui  al  secondo  periodo,  dalla  data   della
presentazione  della  segnalazione  all'amministrazione   competente.
Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo
periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta  comunque
i provvedimenti in presenza delle condizioni  previste  dall'articolo
21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false
e  non  veritiere,  la  soprintendenza  competente  puo'  inibire  la
prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione  delle  opere  gia'
eseguite e il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  anche  dopo  la
scadenza  del  termine  di  cui  al  secondo  periodo,  fatta   salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni  previste
dal  capo  VI  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1
e 2 permane un vincolo  di  destinazione  funzionale  per  la  durata
prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata  non
inferiore a dodici anni. 
      4.  Gli  alloggi  e  le  residenze  per  studenti,   rientranti
nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione  4,  Componente  1,  del
PNRR, non sono assoggettati al  reperimento  di  ulteriori  aree  per
servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro  dei
lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e  dalle  disposizioni  di  legge
regionale, ne'  sono  soggetti  al  vincolo  della  dotazione  minima
obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17  agosto  1942,  n.
1150. 
      5. Sono fatte salve  le  normative  regionali  e  comunali  che
prevedono disposizioni di maggiore incentivazione  e  semplificazione
nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso. 
      6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di
cui al comma  1  il  valore  della  rendita  catastale  dell'immobile
dovesse  variare  in  aumento,  tale  incremento,  nel  periodo   del
finanziamento, non si applica  ai  fini  della  determinazione  della
tassazione  sugli  immobili,  nonche'  delle  imposte  ipotecarie   e
catastali. 
      7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi
dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  d),  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380
relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti
delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi  di  cui
al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori
al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.
Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d)  del
citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 
      8.  Al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  degli  immobili
suscettibili di essere destinati a residenze universitarie,  fino  al
30  giugno  2026,  le  universita'  statali  comunicano  al  Ministro
dell'universita' e della ricerca, che si  esprime  con  parere  entro
sessanta giorni  dalla  ricezione,  le  ipotesi  di  acquisizione  di
diritti  reali   o   di   godimento   su   immobili   aventi   durata
ultranovennale.». 
    d) dopo l'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «Art. 2-bis (Disposizioni  sulle  risorse  per  gli  alloggi  e
residenze per studenti universitari). -  1.  Le  somme  destinate,  a
qualsiasi titolo, dal Ministero dell'universita' e della  ricerca  al
finanziamento delle attivita' di cui alla  presente  legge  non  sono
soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di  accantonamento.
Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti  ai  fondi  di  cui
alla  presente  legge  sono  nulli  e  la  nullita'   e'   rilevabile
d'ufficio.». 
      2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  all'articolo  15  del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21  aprile  2023,  n.  41,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «destinati  ad
alloggi o residenze universitarie, oggetto  di  finanziamento,  anche
parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati  ad  alloggi  o
residenze  universitarie,  anche  oggetto  di   finanziamento   anche
parziale,»; 
        b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
          «2-bis.  Per  accelerare  la  realizzazione  di  interventi
necessari a destinare i beni  immobili  dello  Stato  a  residenze  e
alloggi universitari, la Struttura per la progettazione  di  beni  ed
edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162  a  170,  della
legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  su  richiesta  delle  universita'
statali o degli enti territoriali interessati, ovvero degli organismi
regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, puo',
senza oneri diretti per le prestazioni professionali  rese,  svolgere
il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione  dell'intervento
nonche' provvedere alle attivita' di progettazione nel  limite  delle
risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106  della
citata legge n. 145 del 2018. 
          2-ter.  Per  supportare  e  favorire  la  realizzazione  di
interventi necessari a  destinare  i  beni  immobili  dello  Stato  a
infrastrutture  e  laboratori  di  ricerca,  la  Struttura   per   la
progettazione di beni ed edifici pubblici,  di  cui  all'articolo  1,
commi da 162 a  170,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  su
richiesta  degli  enti  pubblici  di  ricerca  di  cui   al   decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, puo', senza oneri  diretti  per
le prestazioni professionali rese,  svolgere  il  ruolo  di  stazione
appaltante per la realizzazione  dell'intervento  nonche'  provvedere
alle attivita' di progettazione nel limite delle risorse  disponibili
a legislazione vigente di cui al  comma  106  dell'articolo  1  della
citata legge n. 145 del 2018.»; 
        c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza  della  progettazione
degli interventi di cui al comma 3, le  amministrazioni  pubbliche  e
gli  enti  pubblici,  qualora  siano   soggetti   attuatori,   ovvero
beneficiari di finanziamenti,  nell'ambito  delle  misure  del  PNRR,
possono avvalersi, previa convenzione e senza  oneri  diretti  per  i
richiedenti, dei servizi di  progettazione  della  Struttura  per  la
progettazione di beni ed edifici  pubblici  di  cui  all'articolo  1,
commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei  limiti
delle risorse stanziate a legislazione vigente.».