Art. 18 
 
  Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca 
 
  1. Al fine di  garantire  l'attuazione  degli  interventi  previsti
dalla Missione 4 - Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n.  400»  sono  soppresse  e  le  parole:
«sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con il  decreto  di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99,  sono
definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti  dallo
studente  a  conclusione  dei  percorsi  realizzati  dagli   istituti
tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n.  99
del 2022.». 
  2. All'articolo  14  del  decreto-legge  30  aprile  2022,  n.  36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  giugno  2022,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o  precedenti»
sono soppresse; 
      2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di  euro»
sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure  ivi
disciplinate possono accedere altresi' i soggetti che: 
        a) hanno partecipato, in qualita' di Principal Investigators,
a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research
Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello
A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso  al
finanziamento; 
        b) sono risultati vincitori di  bandi  relativi  alle  Azioni
individuali Marie Skłodowska-Curie (MSCA).»; 
        c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
          «2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure
di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresi' assegnati  fondi  per  lo
svolgimento dei  rispettivi  progetti  di  ricerca,  conformemente  a
quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2,
e a quanto specificato  nei  relativi  avvisi  e  limitatamente  alle
risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.». 
  3. Al fine di conseguire il pieno  raggiungimento  degli  obiettivi
della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del  Piano  Nazionale
di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilita'  reciproca  tra
universita' ed enti pubblici di ricerca,  ai  ricercatori,  ai  primi
ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti  tramite  le  procedure
selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo
25  novembre  2016,  n.  218,  e'   riconosciuto,   ai   fini   della
ricostruzione  di  carriera  e  dell'inquadramento,  il  periodo   di
servizio maturato  presso  l'universita'  di  provenienza  a  cui  si
provvede nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali. Ai medesimi
fini di cui al primo periodo, ai professori di  prima  e  di  seconda
fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui
all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n.
240,  e'  assicurato,  ai  fini  dell'inquadramento,  il  periodo  di
servizio maturato presso l'ente di appartenenza  a  cui  si  provvede
nell'ambito delle vigenti facolta' assunzionali.