Art. 14
Tutela della salute del giocatore
1. Obiettivo primario della disciplina dei giochi pubblici ammessi
in Italia e' quello di perseguire piena e affidabile protezione della
salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni
modalita' di gioco che possa generare disturbi patologici del
comportamento o forme di gioco d'azzardo patologico.
2. Per perseguire effettivamente i suddetti criteri generali
l'offerta di gioco e le relative modalita' di svolgimento dovranno
essere supportate da idonei strumenti di tecnologia avanzata, con
particolare riguardo anche agli strumenti dell'intelligenza
artificiale.
3. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi
in Italia con lo scopo di monitorare l'andamento delle attivita' di
gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti
sulla salute dei giocatori, nonche' di proporre al Governo misure e
interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di gioco
d'azzardo patologico. Con regolamento, adottato di concerto con il
Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani,
sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Consulta,
il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza
del Governo, delle regioni, degli enti locali, dei concessionari,
nonche' delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori,
prevedendo altresi' che ai componenti non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.