Art. 15
Misure di tutela e protezione del giocatore
1. Le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti
tecnici, tecnologici e informatici sono finalizzati a tutelare e
proteggere il giocatore prevenendo e contrastando il gioco
patologico, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) presenza di misure di autolimitazione al gioco in termini di
tempo, spesa e perdita di denaro;
b) presenza di limitazioni, basate sugli importi depositati sul
conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo
predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l'eta' del
giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli
basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati
dall'Agenzia;
c) introduzione di messaggi automatici durante il gioco che
evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in
tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento di un
determinato limite preimpostato;
d) presenza nei siti di gioco di contenuti obbligatori di
informazione sul gioco problematico e sugli strumenti offerti di
prevenzione e supporto;
e) presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco, anche per
singole categorie di prodotto, per un arco temporale definito dallo
stesso giocatore;
f) attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori
per la divulgazione del gioco responsabile e che operano
continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno
di otto ore giornaliere, nonche' formazione obbligatoria degli
operatori dei call center di contatto con i giocatori desiderosi di
assumere comportamenti di gioco responsabile;
g) attivazione di procedure di monitoraggio dei livelli di
rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate su
metodologie certificate a livello internazionale, escluso in ogni
caso che i giochi prevedano discriminazioni sociali, di genere,
politici, religiosi o di altra natura;
h) presenza di strumenti idonei a consentire al concessionario,
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, un
maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori
piu' esposti al rischio di gioco patologico.
2. Il concessionario investe annualmente una somma pari allo 0,2
per cento dei suoi ricavi netti, comunque non superiore a euro
1.000.000 per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di
comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una
commissione governativa, sentito l'Osservatorio per il contrasto
della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza
grave costituito presso il Ministero della salute. La commissione
governativa, costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, opera presso il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' presieduta
dal capo del predetto Dipartimento ed e' composta da cinque membri in
rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione e del
merito, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per lo sport e
i giovani. Ai componenti della commissione non spettano compensi,
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. La somma di cui al primo periodo e' compresa negli
interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e,
comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali
del concessionario.
3. A ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie piu'
vulnerabili, il concessionario puo' effettuare, con oneri a proprio
carico e con l'indicazione del proprio logo o marchio, campagne di
promozione, comunicazione e diffusione di messaggi anche a fini
sociali e comunque coerenti con l'esigenza di promuovere la
prevenzione e il contrasto del gioco patologico.