Art. 15 
 
             Misure di tutela e protezione del giocatore 
 
  1. Le forme organizzative del concessionario  e  i  suoi  strumenti
tecnici, tecnologici e informatici  sono  finalizzati  a  tutelare  e
proteggere  il  giocatore  prevenendo   e   contrastando   il   gioco
patologico, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) presenza di misure di autolimitazione al gioco in  termini  di
tempo, spesa e perdita di denaro; 
    b) presenza di limitazioni, basate sugli importi  depositati  sul
conto  di  gioco  di  ciascun  giocatore  in  un  periodo  di   tempo
predefinito,  stabilite  dal  concessionario,  secondo   l'eta'   del
giocatore e i suoi comportamenti  di  gioco,  in  base  a  protocolli
basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e  approvati
dall'Agenzia; 
    c) introduzione di  messaggi  automatici  durante  il  gioco  che
evidenzino la durata dello stesso, garantendo inoltre informazioni in
tempo reale ai giocatori sui livelli di spesa, al superamento  di  un
determinato limite preimpostato; 
    d) presenza  nei  siti  di  gioco  di  contenuti  obbligatori  di
informazione sul gioco problematico  e  sugli  strumenti  offerti  di
prevenzione e supporto; 
    e) presenza di strumenti di autoesclusione dal gioco,  anche  per
singole categorie di prodotto, per un arco temporale  definito  dallo
stesso giocatore; 
    f) attivazione di canali di contatto a disposizione dei giocatori
per  la  divulgazione  del   gioco   responsabile   e   che   operano
continuativamente per almeno cinque giorni a settimana e per non meno
di  otto  ore  giornaliere,  nonche'  formazione  obbligatoria  degli
operatori dei call center di contatto con i giocatori  desiderosi  di
assumere comportamenti di gioco responsabile; 
    g) attivazione  di  procedure  di  monitoraggio  dei  livelli  di
rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione basate  su
metodologie certificate a livello  internazionale,  escluso  in  ogni
caso che i  giochi  prevedano  discriminazioni  sociali,  di  genere,
politici, religiosi o di altra natura; 
    h) presenza di strumenti idonei a consentire  al  concessionario,
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali,  un
maggiore controllo sul grado di partecipazione al gioco dei giocatori
piu' esposti al rischio di gioco patologico. 
  2. Il concessionario investe annualmente una somma  pari  allo  0,2
per cento dei suoi  ricavi  netti,  comunque  non  superiore  a  euro
1.000.000 per anno, in campagne informative ovvero in  iniziative  di
comunicazione responsabile  su  temi  annualmente  stabiliti  da  una
commissione governativa,  sentito  l'Osservatorio  per  il  contrasto
della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno  della  dipendenza
grave costituito presso il Ministero  della  salute.  La  commissione
governativa, costituita senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica,  opera  presso  il  Dipartimento   per   l'informazione   e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' presieduta
dal capo del predetto Dipartimento ed e' composta da cinque membri in
rappresentanza dei  Ministri  della  salute,  dell'istruzione  e  del
merito, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per lo sport  e
i giovani. Ai componenti della  commissione  non  spettano  compensi,
gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti  comunque
denominati. La somma di  cui  al  primo  periodo  e'  compresa  negli
interventi  e  investimenti  di  comunicazione  e  informazione,   e,
comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e  promozionali
del concessionario. 
  3. A ulteriore tutela  e  protezione  dei  giocatori,  specie  piu'
vulnerabili, il concessionario puo' effettuare, con oneri  a  proprio
carico e con l'indicazione del proprio logo o  marchio,  campagne  di
promozione, comunicazione e  diffusione  di  messaggi  anche  a  fini
sociali  e  comunque  coerenti  con  l'esigenza  di   promuovere   la
prevenzione e il contrasto del gioco patologico.