Art. 18 
 
                          Resto al SUD 2.0 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  per  promuovere  la   costituzione   di   nuove   attivita'
localizzate  nei  territori  di  cui  al  comma  1,  primo   periodo,
dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,  convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e' istituita  una
specifica misura denominata «Resto al SUD 2.0». 
  2.  Sono  ammesse  al  finanziamento   le   iniziative   economiche
finalizzate   all'avvio   di   attivita'    di    lavoro    autonomo,
imprenditoriali  e  libero-professionali,  in  forma  individuale   o
collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad  ordini
o collegi professionali. Le attivita' di cui al  primo  periodo  sono
avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA per  la
costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attivita'
libero-professionale,   ovvero   in   forma    collettiva    mediante
costituzione di societa' in nome collettivo, societa' in  accomandita
semplice,  societa'  a  responsabilita'  limitata,  nonche'  societa'
cooperativa o societa' tra  professionisti.  Alle  imprese  in  forma
collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al
comma 3, fermo restando in  tal  caso  l'esercizio  del  controllo  e
dell'amministrazione della societa' da parte dei soggetti di  cui  al
comma 3. 
  3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore  ai
trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
    a) condizione di marginalita', di  vulnerabilita'  sociale  e  di
discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani,  donne  e
lavoro 2021 - 2027; 
    b) inoccupati, inattivi e disoccupati; 
    c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica
attiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL. 
  4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative: 
    a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento  alla
progettazione preliminare per l'avvio delle attivita' di cui al comma
1 definita su base territoriale e di  concerto  con  le  regioni,  in
coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027
e il programma GOL; 
    b) tutoraggio, finalizzato all'incremento  delle  competenze,  al
fine di supportare i destinatari di cui al  comma  3  nelle  fasi  di
realizzazione della nuova iniziativa; 
    c) interventi di  sostegno  all'investimento,  consistenti  nella
concessione di incentivi per l'avvio delle attivita' di cui al  comma
2 ai destinatari di cui al comma 3. 
  5. Le iniziative di cui al comma 4 sono  oggetto  di  attivita'  di
divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri  regionali
per l'impiego, gli sportelli  delle  Camere  di  Commercio  Industria
Artigianato e Agricoltura, gli sportelli regionali per le imprese, la
Struttura  sisma  Abruzzo  2009  e  la  struttura   del   Commissario
straordinario ricostruzione sisma 2016. 
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche
di coesione e il  PNRR  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri  e
le modalita' di finanziamento delle iniziative  di  cui  al  comma  4
aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con
quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche' con
i  contenuti  e  gli  obiettivi  specifici  del  Programma  nazionale
giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 
  7. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c)  sono  fruibili,  in
conformita' con le disposizioni al regolamento (UE)  2023/2831  sugli
aiuti de minimis, in via alternativa e consistono nel  riconoscimento
di: 
    a) un voucher di avvio in  regime  de  minimis,  non  soggetto  a
rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni,  strumenti  e  servizi
per l'avvio delle attivita' di cui al comma 2, per un importo massimo
di 40.000 euro per le attivita' aventi sede  legale  nelle  aree  del
Mezzogiorno  e  nei  territori  delle  regioni  dell'Italia  centrale
colpite dagli eventi sismici  del  2009  e  del  2016.  Nel  caso  di
acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e  digitali  o  di
beni  diretti  ad  assicurare  la  sostenibilita'  ambientale  o   il
risparmio energetico, l'importo massimo del voucher e' di 50.000 euro
per le attivita' di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree  del
Mezzogiorno  e  nei  territori  delle  regioni  dell'Italia  centrale
colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016; 
    b) un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore
non superiore a 120.000 euro, consistente in un  contributo  a  fondo
perduto fino al 75 per cento per l'avvio delle attivita'  di  cui  al
comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori
delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi  sismici  del
2009 e del 2016; 
    c) un aiuto in regime de minimis per  programmi  di  spesa  oltre
120.000 euro e fino a 200.00 euro, consistente  in  un  contributo  a
fondo perduto fino al 70 per cento per l'avvio delle attivita' di cui
al comma 2, aventi sede legale  nelle  aree  del  Mezzogiorno  e  nei
territori delle regioni dell'Italia  centrale  colpite  dagli  eventi
sismici del 2009 e del 2016. 
  8. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,  6  e  7  sono
destinate ai disoccupati iscritti al  programma  GOL  beneficiari  di
Naspi di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti
possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta
di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al
fine  di  utilizzarli  come  capitale  d'avvio  da  conferire   nelle
iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo
dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro  di
cui  al  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.   48   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili  con
l'indennita' da essi percepita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo
decreto-legge. 
  9. Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di  cui
al presente articolo,  e  nel  limite  delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, continuano  ad  applicarsi  le  misure  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 
  10. Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite  di
spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5  milioni  di
euro per l'anno 2025.