Art. 22 
 
                            Bonus Giovani 
 
  1. Al fine di  incrementare  l'occupazione  giovanile  stabile,  ai
datori di lavoro privati che dal 1°  settembre  2024  e  fino  al  31
dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale  con  contratto  di
lavoro  subordinato   a   tempo   indeterminato   o   effettuano   la
trasformazione  del  contratto  di  lavoro   subordinato   da   tempo
determinato a tempo indeterminato e'  riconosciuto,  per  un  periodo
massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento  del  100  per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro  privati,  con  esclusione  dei  premi  e  contributi   dovuti
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base
mensile per ciascun lavoratore e  comunque  nei  limiti  della  spesa
autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure,  dei
vincoli territoriali e dei criteri  di  ammissibilita'  previsti  dal
Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta  ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  4,  l'esonero  spetta  con
riferimento ai soggetti che alla  data  dell'assunzione  incentivata,
non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non sono  stati
mai occupati a tempo indeterminato.  L'esonero  di  cui  al  presente
articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti
di apprendistato. L'esonero  spetta  anche  nei  casi  di  precedente
assunzione con contratto di lavoro di  apprendistato  non  proseguito
come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
  3. Al fine  di  sostenere  lo  sviluppo  occupazionale  della  Zona
Economica Speciale unica per il Mezzogiorno  e  di  contribuire  alla
riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di  cui  al
comma 1,  ferme  restando  le  condizioni  di  cui  al  comma  2,  e'
riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono  lavoratori  in
una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni  Abruzzo,  Molise,
Campania, Basilicata,  Sicilia,  Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  nel
limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun
lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei  vincoli  territoriali  e
dei  criteri  di  ammissibilita'  previsti  dal  Programma  nazionale
giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. 
  4. L'esonero di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  spetta  altresi'  con
riferimento ai soggetti che  alla  data  dell'assunzione  incentivata
sono stati occupati a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
di cui al presente articolo. 
  5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,  nei  sei
mesi precedenti l'assunzione, non  hanno  proceduto  a  licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a  licenziamenti
collettivi, ai sensi della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  nella
medesima unita' produttiva. 
  6.  Il  licenziamento  per  giustificato   motivo   oggettivo   del
lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore
impiegato con la stessa qualifica nella  medesima  unita'  produttiva
del primo, se  effettuato  nei  sei  mesi  successivi  all'assunzione
incentivata, comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il  recupero  del
beneficio gia' fruito. La revoca  non  ha  effetto  sul  computo  del
periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del  comma
4. 
  7. I  benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono
riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro  per  l'anno
2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5  milioni  di
euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 10.
Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in  via  prospettica,
il raggiungimento del  limite  di  spesa,  anche  tenendo  conto  dei
vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non  procede
all'accoglimento  delle  ulteriori  comunicazioni  per  l'accesso  ai
benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante  dal  primo
periodo del presente comma pari a 34,4 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5  milioni  di  euro
per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si  provvede
a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a
copertura degli interventi previsti per i  beneficiari  del  medesimo
Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei
criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili. 
  8. L'esonero di cui al presente  articolo  non  e'  cumulabile  con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento  previsti
dalla normativa vigente ed e' compatibile,  senza  alcuna  riduzione,
con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione  in  presenza  di
nuove assunzioni di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  30
dicembre 2023, n. 216. 
  9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di  cui  al
presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti  per  il
periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2027,  si  assume,  quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando il beneficio di cui al presente articolo. 
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con  quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021  -  2027,  nonche'  con  i
contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale  giovani,
donne e lavoro 2021 - 2027, per la definizione dei rapporti con  INPS
in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di  comunicazione  da
parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite  di  spesa
di cui al comma 7. 
  11. L'efficacia delle  disposizioni  dei  commi  da  1  a  10,  del
presente  articolo  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea.