Art. 23 
 
                             Bonus Donne 
 
  1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del  lavoro
per  le  lavoratrici  svantaggiate,  anche  nell'ambito  della   Zona
Economica Speciale unica per il  Mezzogiorno,  ai  datori  di  lavoro
privati che dal 1° settembre 2024 al 31  dicembre  2025  assumono  le
lavoratrici di cui al comma seguente e' riconosciuto, per un  periodo
massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento  del  100  per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi  e  contributi  dovuti  all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
nel limite massimo di importo pari a 650 euro  su  base  mensile  per
ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai
sensi del comma  4  e  nel  rispetto  delle  procedure,  dei  vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti  dal  Programma
nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. Il beneficio di cui al comma  1  si  applica  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
in relazione alle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  donne  di
qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica
per il Mezzogiorno,  ammissibili  ai  finanziamenti  nell'ambito  dei
fondi  strutturali  dell'Unione  europea  e   nelle   aree   di   cui
all'articolo 2, punto  4),  lettera  f),  del  predetto  regolamento,
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle  finanze,  nonche'  in  relazione  alle  assunzioni  a  tempo
indeterminato  di  donne  di  qualsiasi  eta'  prive  di  un  impiego
regolarmente  retribuito  da  almeno   ventiquattro   mesi,   ovunque
residenti. 
  3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un  incremento
occupazionale netto calcolato sulla  base  della  differenza  tra  il
numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e  il  numero
dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per  i
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale,  il  calcolo  e'
ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite  e  il
numero delle ore che costituiscono l'orario  normale  di  lavoro  dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della  base  occupazionale  e'
considerato al netto delle  diminuzioni  del  numero  degli  occupati
verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta  persona,  allo  stesso  soggetto.  L'esonero  di  cui  al
presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai
rapporti di apprendistato. 
  4. I  benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono
riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di  euro  per  l'anno
2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2  milioni  di  euro
per l'anno  2026  e  di  115,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2027.
L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo  i  risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
secondo le modalita' indicate nel decreto  di  cui  al  comma  7.  Se
dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via  prospettica,  il
raggiungimento   del   limite   di   spesa,   l'INPS   non    procede
all'accoglimento  delle  ulteriori  comunicazioni  per  l'accesso  ai
benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante  dal  primo
periodo del presente comma pari a 7,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2  milioni  di  euro
per l'anno 2026 e a 115,7 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede
a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a
copertura degli interventi previsti per i  beneficiari  del  medesimo
Programma nel rispetto delle procedure dei vincoli territoriali e dei
criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili. 
  5. L'esonero di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri  esoneri
o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla  normativa
vigente. L'esonero di cui al comma  1  e'  compatibile  senza  alcuna
riduzione con la maggiorazione del  costo  ammesso  in  deduzione  in
presenza di nuove  assunzioni  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. 
  6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di  cui  al
presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti  per  il
periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2027,  si  assume,  quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando il beneficio di cui al presente articolo. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con  quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021  -  2027,  nonche'  con  i
contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale  giovani,
donne e lavoro 2021 - 2027, e per la  definizione  dei  rapporti  con
INPS in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione
da parte del datore di lavoro ai fini  del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al comma 4.