Art. 24 
 
       Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno 
 
  1. Al fine  di  sostenere  lo  sviluppo  occupazionale  della  Zona
Economica Speciale  unica  per  il  Mezzogiorno  e  contribuire  alla
riduzione dei divari territoriali, ai datori di  lavoro  privati  che
dal 1° settembre 2024 al 31  dicembre  2025  assumono  personale  non
dirigenziale  con   contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro
mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),  nel  limite
massimo di importo pari a  650  euro  su  base  mensile  per  ciascun
lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del
comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei  vincoli  territoriali  e
dei  criteri  di  ammissibilita'  previsti  dal  Programma  nazionale
giovani, donne e lavoro  2021  -  2027.  Resta  ferma  l'aliquota  di
computo delle prestazioni pensionistiche. 
  2. L'esonero  contributivo  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto
esclusivamente ai datori di lavoro privati che  occupano  fino  a  10
dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso  una  sede  o
unita' produttiva ubicata in una delle regioni della  Zona  economica
Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni. 
  3. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero di cui al  comma  1
spetta  nel  caso  di  assunzione   di   soggetti   che   alla   data
dell'assunzione hanno compiuto  trentacinque  anni  di  eta'  e  sono
disoccupati da almeno ventiquattro mesi. 
  4. L'esonero  di  cui  ai  commi  precedenti  spetta  altresi'  con
riferimento ai soggetti che  alla  data  dell'assunzione  incentivata
sono stati occupati a  tempo  indeterminato  alle  dipendenze  di  un
diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero
di cui al presente articolo. 
  5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli  incentivi
di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che,  nei  sei
mesi precedenti l'assunzione, non  hanno  proceduto  a  licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a  licenziamenti
collettivi, ai sensi della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  nella
medesima unita' produttiva. 
  6.  Il  licenziamento  per  giustificato   motivo   oggettivo   del
lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore
impiegato con la stessa qualifica nella  medesima  unita'  produttiva
del primo, se  effettuato  nei  sei  mesi  successivi  all'assunzione
incentivata, comporta  la  revoca  dell'esonero  e  il  recupero  del
beneficio gia' fruito. La revoca  non  ha  effetto  sul  computo  del
periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del  comma
4. 
  7. I  benefici  contributivi  di  cui  al  presente  articolo  sono
riconosciuti nel limite di spesa di 11,2 milioni di euro  per  l'anno
2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1  milioni  di
euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di  euro  per  l'anno  2027.
L'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  (INPS)  provvede  al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo  i  risultati
dell'attivita' di  monitoraggio  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
secondo le modalita' indicate nel decreto di  cui  al  comma  10.  Se
dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via  prospettica,  il
raggiungimento   del   limite   di   spesa,   l'INPS   non    procede
all'accoglimento  delle  ulteriori  comunicazioni  per  l'accesso  ai
benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante  dal  primo
periodo del presente articolo pari a 11,2  milioni  di  euro  per  il
2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1  milioni  di  euro
per l'anno 2026, e a  115,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2027  si
provvede a valere sul Programma nazionale  giovani,  donne  e  lavoro
2021-2027, a copertura degli interventi previsti  per  i  beneficiari
del medesimo Programma, nel  rispetto  delle  procedure  dei  vincoli
territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili. 
  8. L'esonero di cui al presente  articolo  non  e'  cumulabile  con
altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di  finanziamento  previsti
dalla normativa vigente ed e' compatibile,  senza  alcuna  riduzione,
con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione  in  presenza  di
nuove assunzioni di cui all'articolo 4  del  decreto  legislativo  30
dicembre 2023, n. 216. 
  9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di  cui  al
presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti  per  il
periodo d'imposta in corso al 31  dicembre  2028,  si  assume,  quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non
applicando il beneficio di cui al presente articolo. 
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con  quanto
previsto dall'Accordo di partenariato 2021  -  2027,  nonche'  con  i
contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale  giovani,
donne e lavoro 2021 - 2027, e per la  definizione  dei  rapporti  con
INPS in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione
da parte del datore di lavoro ai fini  del  rispetto  del  limite  di
spesa di cui al comma 7. 
  11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente
articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione
della Commissione europea.