Art. 33 
 
                       Fase di sperimentazione 
 
  1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il  progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri  e  delle  modalita'  di
accertamento, e'  avviata  una  procedura  di  sperimentazione  della
durata  di  dodici  mesi,  volta  all'applicazione  provvisoria  e  a
campione, secondo il principio  di  differenziazione  geografica  tra
Nord, Sud  e  centro  Italia  e  di  differenziazione  di  dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla  valutazione  di  base
disciplinata dal Capo II del  presente  decreto.  All'attuazione  del
presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le  risorse
indicate dall'articolo 9, comma 7. 
  2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di  sperimentazione
della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria  e  a
campione, secondo il principio  di  differenziazione  geografica  tra
Nord, Sud  e  centro  Italia  e  di  differenziazione  di  dimensioni
territoriali,   delle   disposizioni   relative   alla    valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste  dal  Capo  III  del
presente decreto. Allo svolgimento delle attivita' di cui al presente
comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1,  che
sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate  a
legislazione  vigente  per   sperimentare   prestazioni   e   servizi
personalizzati, che  confluiscono  nel  budget  di  progetto  di  cui
all'articolo 28. 
  3. Le modalita'  e  i  territori  coinvolti  per  la  procedura  di
sperimentazione di cui al comma  1,  nonche'  la  verifica  dei  suoi
esiti,  sono  stabiliti  con  regolamento  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
il 30 novembre 2024, su iniziativa  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  disabilita',  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sentito
l'INPS. 
  4. Le  modalita'  ed  i  territori  coinvolti  nella  procedura  di
sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e  il
relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro cinque mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', di concerto con i Ministri della salute,  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
  5. Alle istanze di accertamento della  condizione  di  disabilita',
presentate nei territori coinvolti  dalla  sperimentazione  entro  la
data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni. 
 
          Note all'art. 33: 
              Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400 si veda nelle note all'articolo 7. 
              Per l'articolo 8, del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281, si veda la nota alle premesse.