Art. 33
Fase di sperimentazione
1. Dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo
aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalita' di
accertamento, e' avviata una procedura di sperimentazione della
durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a
campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra
Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base
disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del
presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse
indicate dall'articolo 9, comma 7.
2. Dal 1° gennaio 2025 e' avviata una procedura di sperimentazione
della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a
campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra
Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni
territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione
multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del
presente decreto. Allo svolgimento delle attivita' di cui al presente
comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che
sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse gia' destinate a
legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi
personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui
all'articolo 28.
3. Le modalita' e i territori coinvolti per la procedura di
sperimentazione di cui al comma 1, nonche' la verifica dei suoi
esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito
l'INPS.
4. Le modalita' ed i territori coinvolti nella procedura di
sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il
relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, su iniziativa dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
5. Alle istanze di accertamento della condizione di disabilita',
presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la
data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni.
Note all'art. 33:
Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 si veda nelle note all'articolo 7.
Per l'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si veda la nota alle premesse.