Art. 34 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, commi 7 e 8, 31, comma 1,
e 32, comma 3, pari a 29.630.031 euro per  l'anno  2024,  134.854.776
euro per l'anno 2025, 273.370.116 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  le
politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo
1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del  presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 34: 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 178,  della  legge  30
          dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024.»: 
                «178.  Il  Fondo  per  la  disabilita'   e   la   non
          autosufficienza di cui all'articolo  1,  comma  330,  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1°  gennaio
          2022 e' denominato «Fondo per le politiche in favore  delle
          persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,
          al fine di dare  attuazione  a  interventi  legislativi  in
          materia di  disabilita'  finalizzati  al  riordino  e  alla
          sistematizzazione  delle   politiche   di   sostegno   alla
          disabilita' di competenza dell'Autorita' politica  delegata
          in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
          incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
          anni dal 2023 al 2026.»