Art. 34
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 9, commi 7 e 8, 31, comma 1,
e 32, comma 3, pari a 29.630.031 euro per l'anno 2024, 134.854.776
euro per l'anno 2025, 273.370.116 euro annui a decorrere dall'anno
2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le
politiche in favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo
1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Salvo quanto disposto dal comma 1, dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Note all'art. 34:
- Si riporta l'articolo 1, comma 178, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024.»:
«178. Il Fondo per la disabilita' e la non
autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio
2022 e' denominato «Fondo per le politiche in favore delle
persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
al fine di dare attuazione a interventi legislativi in
materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla
sistematizzazione delle politiche di sostegno alla
disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e'
incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026.»