Art. 35 
 
    Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1),  della
legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di  cui  al  presente
decreto  garantiscono  in  ogni  caso  il  mantenimento  dei  diritti
riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025. 
  2. Sono, altresi',  fatte  salve  le  prestazioni,  i  servizi,  le
agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati o dei quali  sia
comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre  2025,  in
materia di invalidita' civile, di cecita' civile, di sordita' civile,
di sordocecita' e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104. Alle istanze di accertamento presentate entro  la  data  del  31
dicembre 2025 si applicano le previgenti disposizioni. 
  3. Fino al 31 dicembre 2025, alle revisioni e  alle  revoche  delle
prestazioni gia'  riconosciute  si  applicano,  anche  nei  territori
soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33,  le  condizioni
di accesso ed i sistemi valutativi  in  vigore  precedentemente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di  vita  e'
riconosciuto anche in favore di coloro che sono in  possesso  di  una
certificazione  ai  sensi  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
rilasciata prima della data del 1° gennaio 2026, senza effettuare  la
valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto  individuale  di
cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla
data del 1° gennaio 2026 si applicano le disposizioni del  Capo  III,
senza preventiva valutazione di base. 
 
          Note all'art. 35: 
              - Per l'articolo 2, comma 2, lettera h), punto 1, della
          legge del 22 dicembre 2021, n. 227, si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Per la legge 5 febbraio 1992, n. 104  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328
          si veda l'articolo 18 del presente decreto.