Art. 35
Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), della
legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di cui al presente
decreto garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti
riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025.
2. Sono, altresi', fatte salve le prestazioni, i servizi, le
agevolazioni e i trasferimenti monetari gia' erogati o dei quali sia
comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2025, in
materia di invalidita' civile, di cecita' civile, di sordita' civile,
di sordocecita' e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104. Alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31
dicembre 2025 si applicano le previgenti disposizioni.
3. Fino al 31 dicembre 2025, alle revisioni e alle revoche delle
prestazioni gia' riconosciute si applicano, anche nei territori
soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33, le condizioni
di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita e'
riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una
certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
rilasciata prima della data del 1° gennaio 2026, senza effettuare la
valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale di
cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla
data del 1° gennaio 2026 si applicano le disposizioni del Capo III,
senza preventiva valutazione di base.
Note all'art. 35:
- Per l'articolo 2, comma 2, lettera h), punto 1, della
legge del 22 dicembre 2021, n. 227, si veda nelle note alle
premesse.
- Per la legge 5 febbraio 1992, n. 104 si veda nelle
note alle premesse.
- Per l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328
si veda l'articolo 18 del presente decreto.