Art. 36
Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di
prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo
unitario dei servizi sociali
1. Le unita' di valutazione multidimensionale di cui all'articolo
24 trasmettono all'INPS, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il numero dei progetti
di vita elaborati e la tipologia delle prestazioni individuate.
2. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-bis) valutazioni e accertamenti sanitari per il riconoscimento
di prestazioni assistenziali e previdenziali.».
Note all'art. 36:
- Si riporta l'articolo 24, comma 5, del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147 «Disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
poverta'» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 2017, n.240:
«Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - (omissis)
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono
trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente
erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le
prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per
natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni
costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di
accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non
comunicate, responsabilita' erariale del funzionario
responsabile dell'invio.»
Per l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, si veda nelle note all'articolo 16.