Art. 36 
 
Utilizzo del fascicolo sanitario elettronico per il riconoscimento di
  prestazioni assistenziali e previdenziali e del Sistema informativo
  unitario dei servizi sociali 
 
  1. Le unita' di valutazione multidimensionale di  cui  all'articolo
24 trasmettono all'INPS, ai sensi  dell'articolo  24,  comma  5,  del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il numero dei progetti
di vita elaborati e la tipologia delle prestazioni individuate. 
  2. All'articolo 12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
al comma 2 dopo la lettera c) e' aggiunta, in fine, la seguente: 
    «c-bis) valutazioni e accertamenti sanitari per il riconoscimento
di prestazioni assistenziali e previdenziali.». 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si  riporta  l'articolo  24,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147  «Disposizioni  per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   13
          ottobre 2017, n.240: 
                «Art. 24 (Sistema informativo  unitario  dei  servizi
          sociali). - (omissis) 
                5. I dati e le informazioni di cui al  comma  4  sono
          trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti  territoriali,
          anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
          previsto dalla normativa regionale, e da  ogni  altro  ente
          erogatore  di  prestazioni  sociali,   incluse   tutte   le
          prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni  che,  per
          natura e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni
          sociali. Il mancato invio dei  dati  e  delle  informazioni
          costituisce illecito disciplinare e determina, in  caso  di
          accertamento di fruizione illegittima  di  prestazioni  non
          comunicate,  responsabilita'   erariale   del   funzionario
          responsabile dell'invio.» 
              Per  l'articolo  12,  comma  2,  del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, si veda nelle note all'articolo 16.