Art. 37 
 
           Procedure volte alla proposta di determinazione 
              dei livelli essenziali delle prestazioni 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 162,  163,
169 e 170, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  nonche'  quanto
previsto in materia dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con
particolare riguardo al titolo II, capo I,  il  Dipartimento  per  le
politiche in favore delle persone con  disabilita'  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per
i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la segreteria tecnica di cui
all'articolo 1, comma 799, della legge  29  dicembre  2022,  n.  197,
istituita presso il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri,  procede,  nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica  e  in  coerenza  con  i
relativi obiettivi programmati, alla proposta dei livelli  essenziali
delle prestazioni, di cui all'articolo 117,  secondo  comma,  lettera
m), della Costituzione, in favore delle persone con  disabilita',  da
adottare ai sensi del comma 3. 
  2. Il Dipartimento per le politiche in  favore  delle  persone  con
disabilita' di cui  al  comma  1,  in  raccordo  con  la  Commissione
nazionale   per   l'aggiornamento   dei   LEA   e    la    promozione
dell'appropriatezza  nel  Servizio  sanitario  nazionale,   istituita
presso  il  Ministero  della  salute,  verifica   le   modalita'   di
integrazione dei livelli essenziali, proposti ai sensi del  comma  1,
con i  livelli  essenziali  di  assistenza  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  19  marzo  2017,  anche
formulando proposte di integrazione del medesimo decreto  nei  limiti
del quadro finanziario di cui al comma 3. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita',
in raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei  LEP  di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,
di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  della
salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari  regionali
e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
individuati i livelli essenziali delle prestazioni e le modalita'  di
integrazione degli stessi con i livelli essenziali di  assistenza  ai
sensi del comma 2, in coerenza con quanto previsto  dall'articolo  13
del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  in  via  graduale  e
progressiva, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. Il decreto di cui al presente comma disciplina le  modalita'
di monitoraggio in merito all'erogazione delle  prestazioni  connesse
ai livelli essenziali di cui al presente articolo. 
  4. E' fatta salva la determinazione dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti  civili  e  sociali  in  attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi  da  791  a  801-bis,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta l'articolo 1, commi 162, 163,  169  e  170
          della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante  Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024: 
                «162 Fermo restando quanto previsto dal  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri  12  gennaio  2017,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.   65   del   18   marzo   2017,   i   servizi
          socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e  la
          qualita' di vita a domicilio  e  nel  contesto  sociale  di
          appartenenza delle  persone  anziane  non  autosufficienti,
          comprese le nuove  forme  di  coabitazione  solidale  delle
          persone anziane, sono erogati  dagli  ATS,  nelle  seguenti
          aree: 
                  a)  assistenza  domiciliare  sociale  e  assistenza
          sociale integrata con i servizi  sanitari,  quale  servizio
          rivolto a persone anziane non autosufficienti o  a  persone
          anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione,
          che richiedono supporto nello svolgimento  delle  attivita'
          fondamentali della  vita  quotidiana  caratterizzato  dalla
          prevalenza degli interventi di  cura  della  persona  e  di
          sostegno psico-socio-educativo  anche  ad  integrazione  di
          interventi di natura sociosanitaria;  soluzioni  abitative,
          anche in coerenza con la  programmazione  degli  interventi
          del PNRR, mediante ricorso a nuove  forme  di  coabitazione
          solidale  delle  persone   anziane,   rafforzamento   degli
          interventi delle reti di prossimita'  intergenerazionale  e
          tra  persone  anziane,  adattamenti  dell'abitazione   alle
          esigenze  della   persona   con   soluzioni   domotiche   e
          tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
          personali e sociali a  domicilio,  compresi  i  servizi  di
          telesoccorso e teleassistenza; 
                  b) servizi  sociali  di  sollievo  per  le  persone
          anziane non autosufficienti e le loro famiglie,  quali:  il
          pronto intervento per le  emergenze  temporanee,  diurne  e
          notturne, gestito da personale qualificato; un servizio  di
          sostituzione  temporanea  degli  assistenti  familiari   in
          occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione  e
          l'organizzazione   mirata    dell'aiuto    alle    famiglie
          valorizzando la  collaborazione  volontaria  delle  risorse
          informali di prossimita' e  quella  degli  enti  del  Terzo
          settore anche mediante gli strumenti  di  programmazione  e
          progettazione  partecipata  secondo  quanto  previsto   dal
          codice del Terzo settore, di cui al decreto  legislativo  3
          luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
          prevenzione,  di  solidarieta'  intergenerazionale   e   di
          volontariato locali; 
                  c) servizi  sociali  di  supporto  per  le  persone
          anziane non autosufficienti e le loro  famiglie,  quali  la
          messa a disposizione di strumenti qualificati per  favorire
          l'incontro tra la  domanda  e  l'offerta  di  lavoro  degli
          assistenti familiari, in collaborazione con  i  Centri  per
          l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
          e  amministrativa  alle  famiglie  per  l'espletamento   di
          adempimenti. 
                163.  Il  Servizio  sanitario  nazionale  e  gli  ATS
          garantiscono, mediante le risorse umane  e  strumentali  di
          rispettiva competenza, alle persone in  condizioni  di  non
          autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e  ai  servizi
          sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA),  che
          hanno  la  sede  operativa  presso  le  articolazioni   del
          servizio sanitario  denominate  «  Case  della  comunita'».
          Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
          adeguatamente   formato   e    numericamente    sufficiente
          appartenente al Servizio sanitario nazionale  e  agli  ATS.
          Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto  dal
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
          gennaio 2017 per la valutazione del complesso  dei  bisogni
          di natura clinica,  funzionale  e  sociale  delle  persone,
          assicurano la funzionalita'  delle  unita'  di  valutazione
          multidimensionale (UVM) della  capacita'  bio-psico-sociale
          dell'individuo,  anche  al  fine  di  delineare  il  carico
          assistenziale per consentire la permanenza della persona in
          condizioni di non autosufficienza nel proprio  contesto  di
          vita  in  condizioni  di  dignita',  sicurezza  e  comfort,
          riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso  ad
          ospedalizzazioni non strettamente  necessarie.  Sulla  base
          della valutazione dell'UVM,  con  il  coinvolgimento  della
          persona in condizioni di non autosufficienza  e  della  sua
          famiglia  o  dell'amministratore  di   sostegno,   l'equipe
          integrata  procede  alla  definizione   del   progetto   di
          assistenza   individuale   integrata   (PAI),    contenente
          l'indicazione    degli    interventi    modulati    secondo
          l'intensita' del bisogno.  Il  PAI  individua  altresi'  le
          responsabilita', i compiti e le  modalita'  di  svolgimento
          dell'attivita'  degli   operatori   sanitari,   sociali   e
          assistenziali che intervengono nella presa in carico  della
          persona, nonche' l'apporto della  famiglia  e  degli  altri
          soggetti  che  collaborano  alla  sua   realizzazione.   La
          programmazione degli interventi e la  presa  in  carico  si
          avvalgono del raccordo informativo, anche  telematico,  con
          l'INPS.» 
                «169 Entro diciotto mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, con uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          col Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nei  limiti
          delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  sono
          definiti i LEPS, negli altri  ambiti  del  sociale  diversi
          dalla non autosufficienza, con  riferimento  alle  aree  di
          intervento  e  ai  servizi  gia'   individuati   ai   sensi
          dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000,
          n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia' definiti  ai  sensi
          degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15  settembre
          2017, n. 147, degli articoli 1 e  4  del  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1,  comma  797,
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si  raccordano  con
          gli obiettivi di servizio di cui al decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021. 
                170 In sede di prima  applicazione  sono  definiti  i
          seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito  del
          Piano nazionale degli  interventi  e  dei  servizi  sociali
          2021-2023,  approvato  dalla  Rete   della   protezione   e
          dell'inclusione  sociale  ai  sensi  dell'articolo  21  del
          decreto legislativo n. 147 del 2017, nella  seduta  del  28
          luglio 2021: 
                  a) pronto intervento sociale; 
                  b) supervisione del personale dei servizi sociali; 
                  c) servizi sociali per le dimissioni protette; 
                  d) prevenzione dell'allontanamento familiare; 
                  e) servizi per la residenza fittizia; 
                  f) progetti per il  dopo  di  noi  e  per  la  vita
          indipendente.». 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante:
          «Disposizioni in  materia  di  politiche  in  favore  delle
          persone anziane, in attuazione della  delega  di  cui  agli
          articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo  2023,  n.  33»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2024, n. 65. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 29, della citata legge
          28 dicembre 2015, n. 208: 
                «29. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  istituita,
          presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la
          Commissione tecnica per i fabbisogni  standard  di  cui  al
          decreto  legislativo  26  novembre   2010,   n.   216.   La
          Commissione e' formata da undici componenti,  di  cui  uno,
          con funzioni di presidente, designato  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  tre   designati   dal   Ministro
          dell'economia e delle finanze, uno designato  dal  Ministro
          dell'interno, uno designato dal Ministro delegato  per  gli
          affari   regionali   e   le   autonomie,   uno    designato
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica,   tre   designati
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno
          in rappresentanza delle aree vaste, e uno  designato  dalle
          regioni.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 799,  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2023-2025» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          29 dicembre 2022, n. 303: 
                «799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali
          e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          e'  istituita  una  segreteria  tecnica,  della  quale   si
          avvalgono la Cabina di regia di cui  al  comma  792  e,  se
          nominato, il Commissario di cui al comma 797.» 
              - Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 12 gennaio 2017, si veda nelle  note  all'articolo
          26. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 792,  della  legge  29
          dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2023-2025» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
          29 dicembre 2022, n. 303: 
                «792. Ai fini di  cui  al  comma  791  e'  istituita,
          presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la  Cabina
          di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di  regia
          e' presieduta dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
          che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
          autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per  gli
          affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
          europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR,  il
          Ministro per le riforme istituzionali e la  semplificazione
          normativa, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  i
          Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
          terzo  comma,  della  Costituzione,  il  presidente   della
          Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  il
          presidente  dell'Unione  delle  province  d'Italia   e   il
          presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
          o loro delegati. » 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  l'articolo  13   del   citato   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68: 
                «Art. 13  (Livelli  essenziali  delle  prestazioni  e
          obiettivi di servizio). - 1. Nel rispetto  dei  vincoli  di
          finanza pubblica e degli obblighi  assunti  dall'Italia  in
          sede   comunitaria,   nonche'   della   specifica   cornice
          finanziaria   dei   settori   interessati    relativa    al
          finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali,
          la legge statale stabilisce le modalita' di  determinazione
          dei  livelli  essenziali  di  assistenza  e   dei   livelli
          essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su
          tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo  117,
          secondo  comma,  lettera  m),  della  Costituzione,   nelle
          materie diverse dalla sanita'. 
                2.  I  livelli  essenziali  delle  prestazioni   sono
          stabiliti prendendo a riferimento macroaree di  intervento,
          secondo  le  materie  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,
          ciascuna  delle  quali  omogenea  al  proprio  interno  per
          tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello
          di governo erogatore. Per  ciascuna  delle  macroaree  sono
          definiti i  costi  e  i  fabbisogni  standard,  nonche'  le
          metodologie    di    monitoraggio    e    di    valutazione
          dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti. 
                3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
          n. 42 del 2009, il  Governo,  nell'ambito  del  disegno  di
          legge di stabilita' ovvero con apposito  disegno  di  legge
          collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
          gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
          parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
          sede   di   Conferenza   unificata,   propone   norme    di
          coordinamento  dinamico  della  finanza  pubblica  volte  a
          realizzare l'obiettivo della convergenza dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
          percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
          al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e  alle
          funzioni fondamentali  di  cui  all'articolo  117,  secondo
          comma, lettere m) e p), della Costituzione. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro competente, di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
          Ministro per gli affari regionali e le autonomie,  d'intesa
          con  la  Conferenza  unificata  e   previo   parere   delle
          Commissioni della Camera dei deputati e  del  Senato  della
          Repubblica  competenti   per   i   profili   di   carattere
          finanziario, e'  effettuata  la  ricognizione  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza,
          dell'istruzione  e  del  trasporto  pubblico  locale,   con
          riferimento  alla  spesa  in  conto  capitale,  nonche'  la
          ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto
          pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
          della citata legge n. 42 del 2009. 
                5. Fino alla determinazione, con legge,  dei  livelli
          essenziali delle prestazioni, tramite  intesa  conclusa  in
          sede di Conferenza unificata sono stabiliti  i  servizi  da
          erogare,   aventi   caratteristiche   di   generalita'    e
          permanenza, e il  relativo  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
          vincoli di finanza pubblica. 
                6. Per le finalita' di cui al comma  1,  la  Societa'
          per gli studi di settore - SOSE S.p.a.,  in  collaborazione
          con  l'ISTAT  e  avvalendosi  della  Struttura  tecnica  di
          supporto alla Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province
          autonome  presso  il  Centro  interregionale  di  Studi   e
          Documentazione  (CINSEDO)   delle   regioni,   secondo   la
          metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli
          articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
          216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle
          prestazioni   che   le   regioni   a   statuto    ordinario
          effettivamente garantiscono  e  dei  relativi  costi.  SOSE
          S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione  effettuata
          al Ministro dell'economia e delle finanze, che li  comunica
          alle  Camere.  Trasmette  altresi'  tali   risultati   alla
          Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge  n.  42
          del 2009. I risultati confluiscono nella banca  dati  delle
          amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  13  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in  quella  di  cui
          all'articolo 5 della citata legge n.  42  del  2009.  Sulla
          base  delle  rilevazioni  effettuate  da  SOSE  S.p.a.,  il
          Governo adotta linee di indirizzo per  la  definizione  dei
          livelli essenziali delle prestazioni in  apposito  allegato
          al Documento di economia e finanza ai  fini  di  consentire
          l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata  legge
          n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi  di
          servizio.». 
              - Si riporta l'articolo 1,  commi  da  791  a  800-bis,
          della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.»: 
                «791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo
          116,  terzo  comma,  della   Costituzione   e   del   pieno
          superamento dei divari  territoriali  nel  godimento  delle
          prestazioni, il presente comma e  i  commi  da  792  a  798
          disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti in tutto il  territorio  nazionale,
          ai sensi dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),
          della    Costituzione,    quale     soglia     di     spesa
          costituzionalmente  necessaria   che   costituisce   nucleo
          invalicabile per erogare le prestazioni sociali  di  natura
          fondamentale,  per  assicurare  uno  svolgimento  leale   e
          trasparente dei rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie territoriali, per favorire un'equa ed  efficiente
          allocazione delle risorse collegate al Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza,  approvato  con  il  decreto-legge  6
          maggio 2021, n. 59, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, e il  pieno  superamento  dei
          divari  territoriali  nel   godimento   delle   prestazioni
          inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per
          l'attribuzione di  ulteriori  funzioni.  L'attribuzione  di
          ulteriori forme e condizioni particolari  di  autonomia  di
          cui all'articolo  116,  terzo  comma,  della  Costituzione,
          relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi
          del comma  793,  lettera  c),  del  presente  articolo,  ai
          diritti civili e sociali che  devono  essere  garantiti  in
          tutto    il    territorio    nazionale,    e'    consentita
          subordinatamente alla determinazione dei  relativi  livelli
          essenziali delle prestazioni (LEP). 
                792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
          la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  la  Cabina  di
          regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  che
          puo' delegare il Ministro per gli  affari  regionali  e  le
          autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per  gli
          affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
          europei, il Sud, le politiche di coesione  e  il  PNRR,  il
          Ministro per le riforme istituzionali e la  semplificazione
          normativa, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  i
          Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
          terzo  comma,  della  Costituzione,  il  presidente   della
          Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome,  il
          presidente  dell'Unione  delle  province  d'Italia   e   il
          presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
          o loro delegati. 
                793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri
          di finanza pubblica e in coerenza con i relativi  obiettivi
          programmati: 
                  a) effettua, con il supporto delle  amministrazioni
          competenti per materia, una  ricognizione  della  normativa
          statale e delle funzioni esercitate  dallo  Stato  e  dalle
          regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di  cui
          all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; 
                  b) effettua, con il supporto delle  amministrazioni
          competenti  per  materia,  una  ricognizione  della   spesa
          storica  a  carattere  permanente   dell'ultimo   triennio,
          sostenuta dallo Stato in  ciascuna  regione  per  l'insieme
          delle materie di cui all'articolo 116, terzo  comma,  della
          Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna  funzione
          esercitata dallo Stato; 
                  c) individua, con il supporto delle amministrazioni
          competenti per materia, le materie o gli ambiti di  materie
          che sono  riferibili  ai  LEP,  sulla  base  delle  ipotesi
          tecniche  formulate  dalla  Commissione   tecnica   per   i
          fabbisogni standard; 
                  d) determina, nel rispetto dell'articolo  17  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e,  comunque,  nell'ambito
          degli stanziamenti di bilancio a  legislazione  vigente,  i
          LEP, sulla base  delle  ipotesi  tecniche  formulate  dalla
          Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma  29-bis,  della  legge  28  dicembre
          2015, n. 208, predisposte  secondo  il  procedimento  e  le
          metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
          c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre  2010,  n.
          216, ed elaborate con l'ausilio  della  societa'  Soluzioni
          per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione  con
          l'Istituto nazionale  di  statistica  e  con  la  struttura
          tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni  e  delle
          province autonome presso il Centro interregionale di  studi
          e documentazione (CINSEDO) delle regioni. 
                794.  La  Commissione  tecnica   per   i   fabbisogni
          standard, sulla base della ricognizione e a  seguito  delle
          attivita' della Cabina di regia poste in  essere  ai  sensi
          del comma 793, trasmette alla Cabina di  regia  le  ipotesi
          tecniche  inerenti  alla   determinazione   dei   costi   e
          fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo  116,
          terzo comma, della Costituzione, secondo  le  modalita'  di
          cui al comma 793, lettera d), del presente articolo. 
                795. Entro il 31 dicembre 2024, la  Cabina  di  regia
          predispone uno o piu' schemi di decreto del Presidente  del
          Consiglio dei ministri  con  cui  sono  determinati,  anche
          distintamente, i LEP  e  i  correlati  costi  e  fabbisogni
          standard nelle  materie  di  cui  all'articolo  116,  terzo
          comma, della Costituzione. 
                796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri e' adottato  su  proposta  del  Ministro  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie,  di  concerto  con  il
          Ministro   dell'economia   e    delle    finanze,    previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo  schema  di
          decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai
          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281. 
                797. Qualora le attivita' della Cabina di  regia  non
          si concludano nel  termine  stabilito  dal  comma  795,  il
          Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
          affari regionali e le autonomie, d'intesa con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  nominano  un  Commissario
          entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto
          termine,  per  il   completamento   delle   attivita'   non
          perfezionate.  Nel  decreto  di  nomina  sono  definiti   i
          compiti, i poteri del Commissario e la  durata  in  carica.
          Sulla  base   dell'istruttoria   e   delle   proposte   del
          Commissario, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie propone  l'adozione  di  uno  o  piu'  schemi  di
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  secondo
          la procedura di  cui  al  comma  795.  Al  Commissario  non
          spettano, per l'attivita' svolta,  compensi,  indennita'  o
          rimborsi di spese. 
                798. Per le spese di  funzionamento  derivanti  dalle
          attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e'  autorizzata  la
          spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal  2023  al
          2025. 
                799. Presso il Dipartimento per gli affari  regionali
          e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
          e'  istituita  una  segreteria  tecnica,  della  quale   si
          avvalgono la Cabina di regia di cui  al  comma  792  e,  se
          nominato, il Commissario di cui al comma 797. 
                800. La segreteria tecnica di cui  al  comma  799  e'
          costituita da un contingente di dodici unita' di personale,
          di cui  un'unita'  con  incarico  dirigenziale  di  livello
          generale  scelta  tra  soggetti   che   abbiano   ricoperto
          incarichi  dirigenziali  in  uffici  aventi  competenza  in
          materia di finanza degli enti  territoriali  e  federalismo
          fiscale, un'unita' con incarico dirigenziale di livello non
          generale e dieci unita' di  livello  non  dirigenziale.  Le
          predette unita' sono individuate  anche  tra  il  personale
          delle altre amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165,
          e sono collocate fuori ruolo o in posizione  di  comando  o
          altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
          La dotazione organica  dirigenziale  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata  di
          un posto di funzione dirigenziale di livello generale e  di
          un posto di funzione dirigenziale non generale. I  predetti
          incarichi dirigenziali possono essere  conferiti  ai  sensi
          dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai  relativi  limiti
          percentuali.  Per  le  finalita'  del  presente  comma   e'
          autorizzata la spesa di euro 1.149.000  annui  a  decorrere
          dall'anno   2023.   Al   finanziamento   delle   spese   di
          funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma  799
          si  provvede  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente  assegnate  al  Dipartimento  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
                801.All'attivita'    della     segreteria     tecnica
          partecipano   un   rappresentante   per   ciascuna    delle
          amministrazioni  competenti   per   le   materie   di   cui
          all'articolo 116, terzo comma, della  Costituzione  nonche'
          un rappresentante della Conferenza delle  regioni  e  delle
          province autonome, uno dell'Unione delle province  d'Italia
          e uno dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  Ai
          rappresentanti  di  cui  al  primo  periodo  non   spettano
          compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati. 
                801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se
          nominato, il  Commissario  di  cui  al  comma  797  possono
          avvalersi, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, del  Nucleo  PNRR  Stato-Regioni  di  cui
          all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233.».