Art. 37
Procedure volte alla proposta di determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, commi 162, 163,
169 e 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' quanto
previsto in materia dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, con
particolare riguardo al titolo II, capo I, il Dipartimento per le
politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza
del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione tecnica per
i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e in raccordo con la segreteria tecnica di cui
all'articolo 1, comma 799, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, procede, nel
rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i
relativi obiettivi programmati, alla proposta dei livelli essenziali
delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, in favore delle persone con disabilita', da
adottare ai sensi del comma 3.
2. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita' di cui al comma 1, in raccordo con la Commissione
nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita
presso il Ministero della salute, verifica le modalita' di
integrazione dei livelli essenziali, proposti ai sensi del comma 1,
con i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2017, anche
formulando proposte di integrazione del medesimo decreto nei limiti
del quadro finanziario di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita',
in raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari regionali
e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati i livelli essenziali delle prestazioni e le modalita' di
integrazione degli stessi con i livelli essenziali di assistenza ai
sensi del comma 2, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 13
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in via graduale e
progressiva, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente. Il decreto di cui al presente comma disciplina le modalita'
di monitoraggio in merito all'erogazione delle prestazioni connesse
ai livelli essenziali di cui al presente articolo.
4. E' fatta salva la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Note all'art. 37:
- Si riporta l'articolo 1, commi 162, 163, 169 e 170
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024:
«162 Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi
socio-assistenziali volti a promuovere la continuita' e la
qualita' di vita a domicilio e nel contesto sociale di
appartenenza delle persone anziane non autosufficienti,
comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle
persone anziane, sono erogati dagli ATS, nelle seguenti
aree:
a) assistenza domiciliare sociale e assistenza
sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio
rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone
anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione,
che richiedono supporto nello svolgimento delle attivita'
fondamentali della vita quotidiana caratterizzato dalla
prevalenza degli interventi di cura della persona e di
sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di
interventi di natura sociosanitaria; soluzioni abitative,
anche in coerenza con la programmazione degli interventi
del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione
solidale delle persone anziane, rafforzamento degli
interventi delle reti di prossimita' intergenerazionale e
tra persone anziane, adattamenti dell'abitazione alle
esigenze della persona con soluzioni domotiche e
tecnologiche che favoriscono la continuita' delle relazioni
personali e sociali a domicilio, compresi i servizi di
telesoccorso e teleassistenza;
b) servizi sociali di sollievo per le persone
anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali: il
pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e
notturne, gestito da personale qualificato; un servizio di
sostituzione temporanea degli assistenti familiari in
occasione di ferie, malattia e maternita'; l'attivazione e
l'organizzazione mirata dell'aiuto alle famiglie
valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse
informali di prossimita' e quella degli enti del Terzo
settore anche mediante gli strumenti di programmazione e
progettazione partecipata secondo quanto previsto dal
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, nonche' sulla base delle esperienze di
prevenzione, di solidarieta' intergenerazionale e di
volontariato locali;
c) servizi sociali di supporto per le persone
anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali la
messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire
l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli
assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per
l'impiego del territorio, e l'assistenza gestionale, legale
e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di
adempimenti.
163. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS
garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di
rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non
autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi
sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che
hanno la sede operativa presso le articolazioni del
servizio sanitario denominate « Case della comunita'».
Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale
adeguatamente formato e numericamente sufficiente
appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS.
Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni
di natura clinica, funzionale e sociale delle persone,
assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione
multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale
dell'individuo, anche al fine di delineare il carico
assistenziale per consentire la permanenza della persona in
condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di
vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort,
riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad
ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base
della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della
persona in condizioni di non autosufficienza e della sua
famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe
integrata procede alla definizione del progetto di
assistenza individuale integrata (PAI), contenente
l'indicazione degli interventi modulati secondo
l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le
responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento
dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e
assistenziali che intervengono nella presa in carico della
persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri
soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La
programmazione degli interventi e la presa in carico si
avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con
l'INPS.»
«169 Entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono
definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi
dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di
intervento e ai servizi gia' individuati ai sensi
dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000,
n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia' definiti ai sensi
degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con
gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.
170 In sede di prima applicazione sono definiti i
seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali
2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'articolo 21 del
decreto legislativo n. 147 del 2017, nella seduta del 28
luglio 2021:
a) pronto intervento sociale;
b) supervisione del personale dei servizi sociali;
c) servizi sociali per le dimissioni protette;
d) prevenzione dell'allontanamento familiare;
e) servizi per la residenza fittizia;
f) progetti per il dopo di noi e per la vita
indipendente.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante:
«Disposizioni in materia di politiche in favore delle
persone anziane, in attuazione della delega di cui agli
articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2024, n. 65.
- Si riporta l'articolo 1, comma 29, della citata legge
28 dicembre 2015, n. 208:
«29. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituita,
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la
Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al
decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La
Commissione e' formata da undici componenti, di cui uno,
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro
dell'interno, uno designato dal Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie, uno designato
dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno
in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle
regioni.»
- Si riporta l'articolo 1, comma 799, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2022, n. 303:
«799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' istituita una segreteria tecnica, della quale si
avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se
nominato, il Commissario di cui al comma 797.»
- Per l'articolo 117 della Costituzione, si veda nelle
note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017, si veda nelle note all'articolo
26.
- Si riporta l'articolo 1, comma 792, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 2022, n. 303:
«792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina
di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri,
che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati. »
- Per l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 13 del citato decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68:
«Art. 13 (Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio). - 1. Nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in
sede comunitaria, nonche' della specifica cornice
finanziaria dei settori interessati relativa al
finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali,
la legge statale stabilisce le modalita' di determinazione
dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli
essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle
materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all'articolo 14, comma 1,
ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per
tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello
di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono
definiti i costi e i fabbisogni standard, nonche' le
metodologie di monitoraggio e di valutazione
dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di
legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
sede di Conferenza unificata, propone norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a
realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa
con la Conferenza unificata e previo parere delle
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, e' effettuata la ricognizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza,
dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con
riferimento alla spesa in conto capitale, nonche' la
ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto
pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c),
della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli
essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in
sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare, aventi caratteristiche di generalita' e
permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa'
per gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione
con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di
supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome presso il Centro interregionale di Studi e
Documentazione (CINSEDO) delle regioni, secondo la
metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle
prestazioni che le regioni a statuto ordinario
effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE
S.p.a. trasmette i risultati della ricognizione effettuata
al Ministro dell'economia e delle finanze, che li comunica
alle Camere. Trasmette altresi' tali risultati alla
Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42
del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla
base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il
Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato
al Documento di economia e finanza ai fini di consentire
l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge
n. 42 del 2009, dei relativi costi standard e obiettivi di
servizio.».
- Si riporta l'articolo 1, commi da 791 a 800-bis,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.»:
«791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo
116, terzo comma, della Costituzione e del pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento delle
prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798
disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, quale soglia di spesa
costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo
invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura
fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e
trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le
autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente
allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di
ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei
divari territoriali nel godimento delle prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per
l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di
cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi
del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai
diritti civili e sociali che devono essere garantiti in
tutto il territorio nazionale, e' consentita
subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli
essenziali delle prestazioni (LEP).
792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che
puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i
Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
presidente dell'Unione delle province d'Italia e il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,
o loro delegati.
793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri
di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi
programmati:
a) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della normativa
statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle
regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
b) effettua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, una ricognizione della spesa
storica a carattere permanente dell'ultimo triennio,
sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme
delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione
esercitata dallo Stato;
c) individua, con il supporto delle amministrazioni
competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie
che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard;
d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito
degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i
LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi
dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b),
c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni
per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con
l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura
tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle
province autonome presso il Centro interregionale di studi
e documentazione (CINSEDO) delle regioni.
794. La Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle
attivita' della Cabina di regia poste in essere ai sensi
del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi
tecniche inerenti alla determinazione dei costi e
fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116,
terzo comma, della Costituzione, secondo le modalita' di
cui al comma 793, lettera d), del presente articolo.
795. Entro il 31 dicembre 2024, la Cabina di regia
predispone uno o piu' schemi di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche
distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni
standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione.
796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' adottato su proposta del Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di
decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non
si concludano nel termine stabilito dal comma 795, il
Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto
termine, per il completamento delle attivita' non
perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i
compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica.
Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del
Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie propone l'adozione di uno o piu' schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo
la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non
spettano, per l'attivita' svolta, compensi, indennita' o
rimborsi di spese.
798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle
attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2025.
799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
e' istituita una segreteria tecnica, della quale si
avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se
nominato, il Commissario di cui al comma 797.
800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 e'
costituita da un contingente di dodici unita' di personale,
di cui un'unita' con incarico dirigenziale di livello
generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto
incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in
materia di finanza degli enti territoriali e federalismo
fiscale, un'unita' con incarico dirigenziale di livello non
generale e dieci unita' di livello non dirigenziale. Le
predette unita' sono individuate anche tra il personale
delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165,
e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di
un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di
un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti
incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi
dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti
percentuali. Per le finalita' del presente comma e'
autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere
dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di
funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799
si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
801.All'attivita' della segreteria tecnica
partecipano un rappresentante per ciascuna delle
amministrazioni competenti per le materie di cui
all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonche'
un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia
e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai
rappresentanti di cui al primo periodo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se
nominato, il Commissario di cui al comma 797 possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
2021, n. 233.».