Art. 38 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  2. Resta fermo che nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
il procedimento  valutativo  di  base  e'  assicurato  ai  sensi  dei
rispettivi ordinamenti e che alle funzioni  attribuite  dal  presente
decreto all'INPS provvedono le medesime province.