Art. 38
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
2. Resta fermo che nelle province autonome di Trento e di Bolzano
il procedimento valutativo di base e' assicurato ai sensi dei
rispettivi ordinamenti e che alle funzioni attribuite dal presente
decreto all'INPS provvedono le medesime province.