Art. 39
Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 delle
disposizioni preliminari al codice civile e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 35, comma 2, secondo periodo, a decorrere dal
1° gennaio 2026 sono o restano abrogati:
a) la legge 15 ottobre 1990, n. 295;
b) l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248;
c) l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ad
esclusione del comma 2, primo periodo, e del comma 4;
d) l'articolo 10, commi 4, 4-bis e 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
e) l'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
Note all'art. 39:
Si riporta l'articolo 15 delle disposizioni preliminari
al Codice civile
«Art. 15 (Abrogazione delle leggi). - Le leggi non
sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione
espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
regola l'intera materia gia' regolata dalla legge
anteriore.»
- La legge 15 ottobre 1990, n. 295, abrogata dal
presente decreto, recava: «Modifiche ed integrazioni
all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria», come modificato dal presente
decreto:
«Art. 10 (Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in
materia di invalidita' civile e certificazione di
regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti
comunitari). - 1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al
comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto
stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e la data di effettivo esercizio da parte
dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in
giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e'
assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del
citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari
ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da
parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti
introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap
e disabilita', nonche' le sentenze ed ogni provvedimento
reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S.
La notifica va effettuata presso le sedi provinciali
dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al
presente comma l'I.N.P.S., con esclusione del giudizio di
cassazione, e' rappresentato e difeso direttamente da
propri dipendenti.
6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili
relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed
assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un
consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un
medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente
nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro
15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali,
anche in via telematica, apposita comunicazione al
direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a
suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena
di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta
comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche
d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente e'
autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in
deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di
procedura civile. Al predetto componente competono le
facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del
codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di
condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1°
aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere
delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio
assistenziale provvede comunque l'INPS.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento unico di regolarita' contributiva
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.»
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 20 (Contrasto alle frodi in materia di
invalidita' civile). - 1. (abrogato)
2. L'INPS accerta altresi' la permanenza dei
requisiti sanitari nei confronti dei titolari di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita'.
3. (abrogato)
4. Con accordo quadro tra il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere
entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono disciplinate le modalita' attraverso le quali sono
affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle
funzioni concessorie nei procedimenti di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita'. Nei sessanta giorni successivi, le regioni
stipulano con l'INPS apposita convenzione che regola gli
aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi
necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione
dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile.
5. (abrogato)
5-bis. (abrogato)
6. (abrogato)».
- Si riporta l'art. 10 del D.L. 31-5-2010 n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31
maggio 2010, n. 125, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Riduzione della spesa in materia di
invalidita'). - 1.
2. Alle prestazioni di invalidita' civile, cecita'
civile, sordita' civile, handicap e disabilita' nonche'
alle prestazioni di invalidita' a carattere previdenziale
erogate dall'INPS si applicano, limitatamente alle
risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le
disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo 55, comma 5, della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
3. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli
esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente
attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap,
cui consegua il pagamento di trattamenti economici di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' successivamente revocati ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 per accertata
insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo
55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente
comma il medico, ferme la responsabilita' penale e
disciplinare e le relative sanzioni, e' obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di trattamenti economici di
invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile,
handicap e disabilita' nei periodi per i quali sia
accertato il godimento da parte del relativo beneficiario,
nonche' il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.
Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare
copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali
azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni
disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
4. (abrogato)
4-bis. (abrogato)
5. (abrogato).».
- Si riporta l'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 «Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164», come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18 (Interventi in materia previdenziale). - 1.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la
disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito
anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di
vecchiaia nel sistema retributivo e misto e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un mese.
Tali requisiti anagrafici sono incrementati di ulteriori
due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori tre
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori quattro
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di ulteriori cinque
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo
fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1°
gennaio 2026.
2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come successivamente
prorogato, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge. Dalla medesima data, nell'ambito
delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
predetto decreto-legge n. 185 del 2008, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere ai
lavoratori non rientranti nella disciplina di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso
di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro e
qualora i lavoratori medesimi siano percettori
dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra
il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennita'
di mobilita' per un numero di mesi pari alla durata
dell'indennita' di disoccupazione.
3.
4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12-bis, la parola: «2015» e' sostituita
dalla seguente: «2013» e sono soppresse le parole: «, salvo
quanto indicato al comma 12-ter,»;
b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole:
«2013» e «30 giugno» sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: «2011» e «31 dicembre» ed e' soppresso l'ultimo
periodo.
5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1°
gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore
dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del
regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonche'
della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in
cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad
eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza
di eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10
per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il
dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di
frazione di anno la predetta riduzione percentuale e'
proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano nei casi di presenza di
figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo
il regime di cumulabilita' disciplinato dall'articolo 1,
comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995.
6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge 29
gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1983, n. 79, si intende abrogato
implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di
cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.
7. L'articolo 21, ottavo comma, della legge 27
dicembre 1983, n. 730, si interpreta nel senso che le
percentuali di incremento dell'indennita' integrativa
speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota
massima, calcolata sulla quota dell'indennita' medesima
effettivamente spettante in proporzione all'anzianita'
conseguita alla data di cessazione dal servizio.
8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre
1983, n. 730, si interpreta nel senso che e' fatta salva la
disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della
cessazione dal servizio, dell'indennita' integrativa
speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni, ivi compresa la normativa
stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79, ad eccezione del comma quarto del
predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983.
9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu'
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gia' definiti con sentenza passata in
autorita' di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai
Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con riassorbimento sui
futuri miglioramenti pensionistici.
10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota
a carico della gestione speciale dei trattamenti
pensionistici in essere alla data di entrata in vigore
della legge 30 luglio 1990, n. 218, va determinata con
esclusivo riferimento all'importo del trattamento
pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di
provenienza alla predetta data, con esclusione della quota
eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.
11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti
previdenziali di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti,
prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della
contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver
percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della
relativa attivita' professionale.
Per tali soggetti e' previsto un contributo
soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta
per cento di quella prevista in via ordinaria per gli
iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine
gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri
statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto
previsto al secondo periodo.
12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che
esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti
all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS
sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il
cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad
appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette
al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in
base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione
dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono
fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi del
citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.
13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di
assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio
(ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la
relativa copertura contributiva ha natura integrativa,
rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n.
613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio
1973, n. 12.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli
enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare
apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno
dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
dei dati e delle informazioni in loro possesso.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.
16. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori
di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al
versamento della contribuzione di finanziamento
dell'indennita' economica di malattia in base all'articolo
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di
lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile ai
sensi della normativa vigente.";
b) al comma 1, le parole: «alla data del 1° gennaio
2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui al
comma 1-bis».
17. Con effetto dal 16 dicembre 2010, viene meno,
limitatamente all'articolo 43, l'efficacia abrogativa del
decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.
369, di cui alla voce 69626 dell'allegato 1 al decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende cosi'
modificato.
18. L'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile
1997 n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che
la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni
temporanee in favore degli operai agricoli a tempo
determinato, non e' comprensiva della voce del trattamento
di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione
collettiva.
19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma 5,
della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel
senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni
integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e'
dovuto sia dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo che
dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il
contributo e' calcolato sul maturato di pensione
integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed e'
trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di
attivita' lavorativa.
20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento
al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori
di cura non retribuiti derivanti da responsabilita'
familiari" di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565, puo' essere effettuato anche delegando il centro
servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di
debito al versamento con cadenza trimestrale alla Gestione
medesima dell'importo corrispondente agli abbuoni
accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta
elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri
vendita convenzionati. Le modalita' attuative e di
regolamentazione della presente disposizione sono stabilite
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente:
"5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del
polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
direttore generale di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane
in carica fino al completamento delle iniziative correlate
alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre
2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al
comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni
di ricerca di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della
consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, puo'
essere affidato un incarico di livello dirigenziale
generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".
22. (abrogato)
22-bis. In considerazione della eccezionalita' della
situazione economica internazionale e tenuto conto delle
esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al
31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti
da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui
importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui,
sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al
5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino
a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per la parte
eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta riduzione
il trattamento pensionistico complessivo non puo' essere
comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti
importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i trattamenti
che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle
regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi
compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle
aziende private del gas e per il personale gia' addetto
alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione
e' applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a
conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della
corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini
dell'applicazione della predetta trattenuta e' preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo
per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, e' tenuto a
fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi
per l'effettuazione della trattenuta del contributo di
perequazione, secondo modalita' proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui e'
erogato il trattamento su cui e' effettuata la trattenuta,
all'entrata del bilancio dello Stato.
22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma che
maturano i previsti requisiti per il diritto al
pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla
data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a
quello stabilito al primo periodo del presente comma per
coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi
per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°
gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto
scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.».
22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al
comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di
5.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di
accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui
al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle
decorrenze previsto dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione,
l'INPS non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.»