Art. 39 
 
                             Abrogazioni 
 
  1.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'articolo   15   delle
disposizioni preliminari  al  codice  civile  e  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 35, comma 2, secondo periodo, a decorrere  dal
1° gennaio 2026 sono o restano abrogati: 
    a) la legge 15 ottobre 1990, n. 295; 
    b) l'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248; 
    c) l'articolo  20  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  ad
esclusione del comma 2, primo periodo, e del comma 4; 
    d) l'articolo 10, commi 4, 4-bis e 5, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    e) l'articolo 18, comma 22, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. 
 
          Note all'art. 39: 
              Si riporta l'articolo 15 delle disposizioni preliminari
          al Codice civile 
                «Art. 15 (Abrogazione delle leggi). -  Le  leggi  non
          sono abrogate che da  leggi  posteriori  per  dichiarazione
          espressa del legislatore, o  per  incompatibilita'  tra  le
          nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge
          regola  l'intera  materia   gia'   regolata   dalla   legge
          anteriore.» 
              - La legge  15  ottobre  1990,  n.  295,  abrogata  dal
          presente  decreto,  recava:  «Modifiche   ed   integrazioni
          all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio  1988,  n.  173,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  1988,
          n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
          delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti». 
              -  Si  riporta  l'articolo  10  del  decreto-legge   30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  «Misure  di  contrasto
          all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria»,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 10 (Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in
          materia  di  invalidita'   civile   e   certificazione   di
          regolarita'  contributiva   ai   fini   dei   finanziamenti
          comunitari). - 1. (omissis) 
                2. (omissis) 
                3. (omissis) 
                4. Fino alla data stabilita con i decreti di  cui  al
          comma  2,  resta  fermo,  in  materia  processuale,  quanto
          stabilito dall'articolo 42, comma 1, del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
                5.  Per  le  controversie  instaurate   nel   periodo
          compreso tra la data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  e  la  data  di  effettivo  esercizio   da   parte
          dell'I.N.P.S.  delle  funzioni  trasferite,  la  difesa  in
          giudizio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'
          assunta, ai sensi del predetto articolo 42,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri  funzionari
          ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S. 
                6. A decorrere dalla data di effettivo  esercizio  da
          parte dell'I.N.P.S.  delle  funzioni  trasferite  gli  atti
          introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di
          invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo,  handicap
          e disabilita', nonche' le sentenze  ed  ogni  provvedimento
          reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S.
          La  notifica  va  effettuata  presso  le  sedi  provinciali
          dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali  di  cui  al
          presente comma l'I.N.P.S., con esclusione del  giudizio  di
          cassazione,  e'  rappresentato  e  difeso  direttamente  da
          propri dipendenti. 
                6-bis.  Nei   procedimenti   giurisdizionali   civili
          relativi   a   prestazioni   sanitarie   previdenziali   ed
          assistenziali,  nel  caso  in  cui  il  giudice  nomini  un
          consulente tecnico  d'ufficio,  alle  indagini  assiste  un
          medico  legale  dell'ente,  su  richiesta,  del  consulente
          nominato dal giudice, il quale provvede ad  inviare,  entro
          15 giorni antecedenti l'inizio delle  operazioni  peritali,
          anche  in  via  telematica,   apposita   comunicazione   al
          direttore della sede provinciale dell'INPS competente  o  a
          suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato,  a  pena
          di  nullita',  il  riscontro  di  ricevuta  della  predetta
          comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile  anche
          d'ufficio  dal  giudice.  Il  medico  legale  dell'ente  e'
          autorizzato  a  partecipare  alle  operazioni  peritali  in
          deroga al comma  primo  dell'articolo  201  del  codice  di
          procedura  civile.  Al  predetto  componente  competono  le
          facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo  194  del
          codice di procedura civile.  Nell'ipotesi  di  sentenze  di
          condanna relative a ricorsi depositati a far  data  dal  1°
          aprile 2007 a carico del Ministero  dell'Economia  e  delle
          Finanze o del medesimo  in  solido  con  l'INPS,  all'onere
          delle spese legali, di consulenza tecnica o  del  beneficio
          assistenziale provvede comunque l'INPS. 
                7. Per  accedere  ai  benefici  ed  alle  sovvenzioni
          comunitari le imprese di tutti  i  settori  sono  tenute  a
          presentare il documento unico di  regolarita'  contributiva
          di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge  25
          settembre 2002,  n.  210,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.» 
              - Si riporta l'articolo 20 del citato decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art.  20  (Contrasto  alle  frodi  in   materia   di
          invalidita' civile). - 1. (abrogato) 
                2.  L'INPS  accerta  altresi'   la   permanenza   dei
          requisiti  sanitari   nei   confronti   dei   titolari   di
          invalidita'  civile,  cecita'  civile,   sordita'   civile,
          handicap e disabilita'. 
                3. (abrogato) 
                4. Con accordo quadro tra  il  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle  politiche  sociali  e  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e  di  Bolzano,  da  concludere
          entro e non oltre novanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono disciplinate le modalita'  attraverso  le  quali  sono
          affidate all'INPS le attivita' relative all'esercizio delle
          funzioni  concessorie  nei  procedimenti   di   invalidita'
          civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,   handicap   e
          disabilita'. Nei sessanta  giorni  successivi,  le  regioni
          stipulano con l'INPS apposita convenzione  che  regola  gli
          aspetti   tecnico-procedurali   dei   flussi    informativi
          necessari per la gestione del procedimento per l'erogazione
          dei trattamenti connessi allo stato di invalidita' civile. 
                5. (abrogato) 
                5-bis. (abrogato) 
                6. (abrogato)». 
              - Si riporta l'art. 10 del D.L. 31-5-2010 n. 78 (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica), pubblicato nella Gazz.  Uff.  31
          maggio 2010, n. 125, S.O., convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge di conversione 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  10  (Riduzione  della  spesa  in  materia   di
          invalidita'). - 1. 
                2. Alle prestazioni di  invalidita'  civile,  cecita'
          civile, sordita' civile,  handicap  e  disabilita'  nonche'
          alle prestazioni di invalidita' a  carattere  previdenziale
          erogate  dall'INPS   si   applicano,   limitatamente   alle
          risultanze degli accertamenti di natura  medico-legale,  le
          disposizioni dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  23
          febbraio 2000, n. 38 e dell'articolo  55,  comma  5,  della
          legge 9 marzo 1989, n. 88. 
                3. Fermo quanto  previsto  dal  codice  penale,  agli
          esercenti una professione  sanitaria  che  intenzionalmente
          attestano falsamente uno stato di malattia o  di  handicap,
          cui consegua  il  pagamento  di  trattamenti  economici  di
          invalidita'  civile,  cecita'  civile,   sordita'   civile,
          handicap e disabilita' successivamente  revocati  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  21  settembre  1994,  n.  698   per   accertata
          insussistenza  dei  prescritti   requisiti   sanitari,   si
          applicano le disposizioni di cui al comma  1  dell'articolo
          55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
          e successive modificazioni. Nei casi  di  cui  al  presente
          comma  il  medico,  ferme  la  responsabilita'   penale   e
          disciplinare  e  le  relative  sanzioni,  e'  obbligato   a
          risarcire  il  danno   patrimoniale,   pari   al   compenso
          corrisposto  a   titolo   di   trattamenti   economici   di
          invalidita'  civile,  cecita'  civile,   sordita'   civile,
          handicap  e  disabilita'  nei  periodi  per  i  quali   sia
          accertato il godimento da parte del relativo  beneficiario,
          nonche' il danno all'immagine subiti  dall'amministrazione.
          Gli organi competenti alla revoca sono  tenuti  ad  inviare
          copia del provvedimento alla Corte dei conti per  eventuali
          azioni di responsabilita'. Sono altresi' estese le sanzioni
          disciplinari di cui al comma 3  dell'articolo  55-quinquies
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  successive
          modificazioni. 
                4. (abrogato) 
                4-bis. (abrogato) 
                5. (abrogato).». 
              - Si riporta l'articolo 18 del decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio  2011,  n.  111   «Disposizioni   urgenti   per   la
          stabilizzazione  finanziaria,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164», come modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 18 (Interventi in materia previdenziale). -  1.
          A  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  ferma  restando   la
          disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento
          pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  per  le
          lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria e  delle  forme  sostitutive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia nel sistema retributivo e misto  e  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  mese.
          Tali requisiti anagrafici sono  incrementati  di  ulteriori
          due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori  tre
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori  quattro
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di  ulteriori  cinque
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
          a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno  successivo
          fino al 2025 e di ulteriori tre mesi  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2026. 
                2. L'articolo 19, comma 10-bis, del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni  dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come   successivamente
          prorogato, e' abrogato dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto-legge. Dalla  medesima  data,  nell'ambito
          delle risorse di cui al Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
          predetto decreto-legge n. 185 del  2008,  il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  concedere  ai
          lavoratori  non  rientranti   nella   disciplina   di   cui
          all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in  caso
          di licenziamento o di cessazione del rapporto di  lavoro  e
          qualora   i   lavoratori    medesimi    siano    percettori
          dell'indennita' ordinaria di disoccupazione  con  requisiti
          normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra
          il trattamento di disoccupazione spettante  e  l'indennita'
          di mobilita'  per  un  numero  di  mesi  pari  alla  durata
          dell'indennita' di disoccupazione. 
                3. 
                4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) al comma 12-bis, la parola: «2015» e' sostituita
          dalla seguente: «2013» e sono soppresse le parole: «, salvo
          quanto indicato al comma 12-ter,»; 
                  b) al  comma  12-ter,  primo  periodo,  le  parole:
          «2013» e «30 giugno» sono sostituite rispettivamente  dalle
          seguenti: «2011» e «31 dicembre» ed e'  soppresso  l'ultimo
          periodo. 
                5. Con  effetto  sulle  pensioni  decorrenti  dal  1°
          gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore
          dei superstiti di assicurato e pensionato  nell'ambito  del
          regime dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle
          forme esclusive o  sostitutive  di  detto  regime,  nonche'
          della gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi  in
          cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad
          eta' del medesimo superiori a settanta anni e la differenza
          di eta' tra i coniugi sia superiore a venti  anni,  del  10
          per cento in ragione di ogni  anno  di  matrimonio  con  il
          dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi  di
          frazione di  anno  la  predetta  riduzione  percentuale  e'
          proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui  al
          presente comma non si applicano nei  casi  di  presenza  di
          figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo
          il regime di cumulabilita'  disciplinato  dall'articolo  1,
          comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995. 
                6. L'articolo 10, quarto comma, del decreto-legge  29
          gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  25  marzo  1983,  n.   79,   si   intende   abrogato
          implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di
          cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. 
                7.  L'articolo  21,  ottavo  comma,  della  legge  27
          dicembre 1983, n. 730,  si  interpreta  nel  senso  che  le
          percentuali  di  incremento   dell'indennita'   integrativa
          speciale  ivi  previste  vanno  corrisposte   nell'aliquota
          massima, calcolata  sulla  quota  dell'indennita'  medesima
          effettivamente  spettante  in  proporzione   all'anzianita'
          conseguita alla data di cessazione dal servizio. 
                8. L'articolo 21, nono comma, della legge 27 dicembre
          1983, n. 730, si interpreta nel senso che e' fatta salva la
          disciplina  prevista  per  l'attribuzione,  all'atto  della
          cessazione  dal   servizio,   dell'indennita'   integrativa
          speciale di cui alla  legge  27  maggio  1959,  n.  324,  e
          successive  modificazioni,  ivi   compresa   la   normativa
          stabilita dall'articolo 10  del  decreto-legge  29  gennaio
          1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
          marzo 1983, n.  79,  ad  eccezione  del  comma  quarto  del
          predetto articolo 10 del decreto-legge n. 17 del 1983. 
                9. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici  piu'
          favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, gia' definiti  con  sentenza  passata  in
          autorita' di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai
          Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con  riassorbimento  sui
          futuri miglioramenti pensionistici. 
                10. L'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20
          novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota
          a  carico   della   gestione   speciale   dei   trattamenti
          pensionistici in essere alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge 30 luglio 1990,  n.  218,  va  determinata  con
          esclusivo   riferimento   all'importo    del    trattamento
          pensionistico  effettivamente  corrisposto  dal  fondo   di
          provenienza alla predetta data, con esclusione della  quota
          eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale. 
                11.  Per  i  soggetti  gia'  pensionati,   gli   enti
          previdenziali  di  diritto  privato  di  cui   ai   decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto adeguano i propri statuti  e  regolamenti,
          prevedendo  l'obbligatorieta'   dell'iscrizione   e   della
          contribuzione a carico di tutti coloro che  risultino  aver
          percepito un reddito,  derivante  dallo  svolgimento  della
          relativa attivita' professionale. 
                Per  tali  soggetti   e'   previsto   un   contributo
          soggettivo minimo con aliquota non inferiore  al  cinquanta
          per cento di quella  prevista  in  via  ordinaria  per  gli
          iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto  termine
          gli enti  non  abbiano  provveduto  ad  adeguare  i  propri
          statuti e regolamenti,  si  applica  in  ogni  caso  quanto
          previsto al secondo periodo. 
                12. L'articolo 2, comma  26,  della  legge  8  agosto
          1995, n. 335, si interpreta nel senso che  i  soggetti  che
          esercitano  per   professione   abituale,   ancorche'   non
          esclusiva,   attivita'   di    lavoro    autonomo    tenuti
          all'iscrizione presso  l'apposita  gestione  separata  INPS
          sono esclusivamente i soggetti che  svolgono  attivita'  il
          cui  esercizio  non  sia  subordinato   all'iscrizione   ad
          appositi albi professionali, ovvero attivita' non  soggette
          al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in
          base ai rispettivi statuti e  ordinamenti,  con  esclusione
          dei  soggetti  di  cui  al  comma  11.   Resta   ferma   la
          disposizione di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),
          del decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.  103.  Sono
          fatti salvi i  versamenti  gia'  effettuati  ai  sensi  del
          citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
                13. Con specifico riferimento all'Ente  nazionale  di
          assistenza per gli agenti  e  rappresentanti  di  commercio
          (ENASARCO)  compreso  tra  gli  enti  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  si  conferma  che  la
          relativa  copertura  contributiva  ha  natura  integrativa,
          rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,  n.
          613, come previsto dall'articolo 2 della legge  2  febbraio
          1973, n. 12. 
                14.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche
          sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia  delle  entrate  e  gli
          enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30  giugno
          1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare
          apposite  convenzioni  per   il   contrasto   al   fenomeno
          dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
          dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
                15. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 
                16. All'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
                    "1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i  datori
          di lavoro di  cui  al  comma  1  sono  comunque  tenuti  al
          versamento    della    contribuzione    di    finanziamento
          dell'indennita' economica di malattia in base  all'articolo
          31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di
          lavoratori cui la suddetta assicurazione e' applicabile  ai
          sensi della normativa vigente."; 
                  b) al comma 1, le parole: «alla data del 1° gennaio
          2009» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di cui  al
          comma 1-bis». 
                17. Con effetto dal 16  dicembre  2010,  viene  meno,
          limitatamente all'articolo 43, l'efficacia  abrogativa  del
          decreto legislativo luogotenenziale 23  novembre  1944,  n.
          369, di cui alla voce  69626  dell'allegato  1  al  decreto
          legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende  cosi'
          modificato. 
                18. L'articolo 4 del decreto  legislativo  16  aprile
          1997 n. 146, e l'articolo 01, comma 5, del decreto-legge 10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel  senso  che
          la retribuzione, utile per  il  calcolo  delle  prestazioni
          temporanee  in  favore  degli  operai  agricoli   a   tempo
          determinato, non e' comprensiva della voce del  trattamento
          di fine rapporto comunque denominato  dalla  contrattazione
          collettiva. 
                19. Le disposizioni di cui all'articolo 64, comma  5,
          della legge 17 maggio 1999, n.  144,  si  interpretano  nel
          senso che il contributo di solidarieta'  sulle  prestazioni
          integrative  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e'
          dovuto sia dagli ex-dipendenti gia' collocati a riposo  che
          dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il
          contributo  e'   calcolato   sul   maturato   di   pensione
          integrativa  alla  data  del  30  settembre  1999   ed   e'
          trattenuto sulla  retribuzione  percepita  in  costanza  di
          attivita' lavorativa. 
                20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il  finanziamento
          al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono  lavori
          di  cura  non  retribuiti  derivanti   da   responsabilita'
          familiari" di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996,
          n. 565, puo' essere effettuato anche  delegando  il  centro
          servizi o l'azienda emittente la  carta  di  credito  o  di
          debito al versamento con cadenza trimestrale alla  Gestione
          medesima   dell'importo   corrispondente    agli    abbuoni
          accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta
          elettronica o altro mezzo  di  pagamento  presso  i  centri
          vendita  convenzionati.  Le  modalita'   attuative   e   di
          regolamentazione della presente disposizione sono stabilite
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
                21. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
                  "5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione  del
          polo della salute e  della  sicurezza  dei  lavoratori,  il
          direttore generale di cui all'articolo 8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane
          in carica fino al completamento delle iniziative  correlate
          alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31  dicembre
          2011, per consentire l'ordinato  trasferimento  di  cui  al
          comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio  delle  funzioni
          di ricerca di cui all'articolo  9,  comma  6,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti  della
          consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4,  puo'
          essere  affidato  un  incarico  di   livello   dirigenziale
          generale ad un soggetto in possesso dei requisiti  previsti
          dall'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente
          della Repubblica n. 303 del  2002,  anche  in  deroga  alle
          percentuali di cui all'articolo 19, comma  6,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". 
                22. (abrogato) 
                22-bis. In considerazione della eccezionalita'  della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino  al
          31 dicembre 2014, i trattamenti  pensionistici  corrisposti
          da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i  cui
          importi complessivamente superino 90.000 euro lordi  annui,
          sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari  al
          5 per cento della parte eccedente il predetto importo  fino
          a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per  la  parte
          eccedente 150.000 euro e al  15  per  cento  per  la  parte
          eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta  riduzione
          il trattamento pensionistico complessivo  non  puo'  essere
          comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.  Ai  predetti
          importi concorrono anche i  trattamenti  erogati  da  forme
          pensionistiche che  garantiscono  prestazioni  definite  in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,  ivi  comprese  quelle  di  cui  al   decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.   563,   al   decreto
          legislativo  20  novembre  1990,   n.   357,   al   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i  trattamenti
          che assicurano prestazioni definite  dei  dipendenti  delle
          regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla  legge
          20 marzo 1975,  n.  70,  e  successive  modificazioni,  ivi
          compresa  la  gestione  speciale  ad  esaurimento  di   cui
          all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica
          20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza
          obbligatorie presso l'INPS per il  personale  addetto  alle
          imposte di  consumo,  per  il  personale  dipendente  dalle
          aziende private del gas e per  il  personale  gia'  addetto
          alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
          trattenuta relativa al predetto contributo di  perequazione
          e' applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a
          conclusione  dell'anno  di  riferimento,   all'atto   della
          corresponsione  di   ciascun   rateo   mensile.   Ai   fini
          dell'applicazione della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
          riferimento il trattamento pensionistico complessivo  lordo
          per l'anno considerato. L'INPS, sulla  base  dei  dati  che
          risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
          1971, n. 1388, e  successive  modificazioni,  e'  tenuto  a
          fornire a tutti gli enti interessati i  necessari  elementi
          per l'effettuazione  della  trattenuta  del  contributo  di
          perequazione,   secondo    modalita'    proporzionali    ai
          trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
          versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui  e'
          erogato il trattamento su cui e' effettuata la  trattenuta,
          all'entrata del bilancio dello Stato. 
                22-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma  che
          maturano  i  previsti   requisiti   per   il   diritto   al
          pensionamento   indipendentemente   dall'eta'    anagrafica
          conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico con un posticipo ulteriore di un  mese  dalla
          data di  maturazione  dei  previsti  requisiti  rispetto  a
          quello stabilito al primo periodo del  presente  comma  per
          coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi
          per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
          mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°
          gennaio 2014, fermo restando per il personale del  comparto
          scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo  59  della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449,   e    successive
          modificazioni.». 
                22-quater. Con riferimento  ai  soggetti  di  cui  al
          comma 22-ter le disposizioni in materia di  decorrenza  dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero  di
          5.000  lavoratori   beneficiari,   ancorche'   maturino   i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
          gennaio 2012: 
                  a) ai lavoratori collocati in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                  b) ai lavoratori collocati in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e successive modificazioni,  per  effetto  di
          accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; 
                  c) ai lavoratori  che,  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, sono titolari  di  prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662. 
                22-quinquies. L'INPS provvede al monitoraggio,  sulla
          base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
          domande di pensionamento presentate dai lavoratori  di  cui
          al comma 22-ter che intendono avvalersi  del  regime  delle
          decorrenze previsto dalla  normativa  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
          il raggiungimento del numero di 5.000 domande di  pensione,
          l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori   domande   di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.»