Art. 40 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 2024. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7,
comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19,  20,
21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7  e  9,
29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla  sperimentazione
di cui all'articolo 33  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2025  e,  sul
restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 maggio 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni, Presidente del Consiglio 
                                  dei ministri 
 
                                  Locatelli, Ministro per le 
                                  disabilita' 
 
                                  Calderone, Ministro del lavoro e 
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze 
 
                                  Schillaci, Ministro della salute 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli affari 
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Bernini, Ministro dell'universita' 
                                  e della ricerca 
 
                                  Roccella, Ministro per la famiglia, 
                                  la natalita' e le pari opportunita' 
 
                                  Alberti Casellati, Ministro per le 
                                  riforme istituzionali e la 
                                  semplificazione normativa 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio