Art. 40
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 30 giugno 2024.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, commi da 1 a 8, 7,
comma 1, 8, 9, commi da 1 a 5 e comma 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, commi 1, 2 e 3, 25, 26, 27, 28, commi da 1 a 7 e 9,
29 e 36 si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione
di cui all'articolo 33 a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul
restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Locatelli, Ministro per le
disabilita'
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca
Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'
Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Nordio