Art. 21 
 
                             Destinatari 
 
  1. Sono ammesse a frequentare i  corsi  di  specializzazione  e  di
aggiornamento previsti dal presente regolamento le  guide  turistiche
iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero  del  turismo  ai
sensi del Capo II del presente regolamento. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le guide  turistiche
gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu'  regioni
alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n.  190,
si considerano specializzate con riferimento all'ambito  territoriale
per il quale hanno gia' conseguito l'abilitazione, a  condizione  che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco nazionale. 
  3. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica per
la  tenuta  dell'elenco  nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
presente regolamento, la  domanda  di  iscrizione  di  cui  al  comma
precedente viene presentata  dalla  guida  turistica  gia'  abilitata
mediante  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione   ai   sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, nella quale, tra l'altro,  vanno  indicate  le
conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, ai  fini
dell'annotazione nell'elenco nazionale. 
 
          Note all'art. 21: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293. 
              -  Il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445,  recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa», e' stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  20  febbraio
          2001, n. 42, S.O. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  47,  rubricato
          «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'»: 
                «1. L'atto di notorieta' concernente stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».