Art. 21 Destinatari 1. Sono ammesse a frequentare i corsi di specializzazione e di aggiornamento previsti dal presente regolamento le guide turistiche iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero del turismo ai sensi del Capo II del presente regolamento. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le guide turistiche gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190, si considerano specializzate con riferimento all'ambito territoriale per il quale hanno gia' conseguito l'abilitazione, a condizione che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco nazionale. 3. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica per la tenuta dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, la domanda di iscrizione di cui al comma precedente viene presentata dalla guida turistica gia' abilitata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale, tra l'altro, vanno indicate le conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, ai fini dell'annotazione nell'elenco nazionale.
Note all'art. 21: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 47, rubricato «Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'»: «1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».