Art. 21
Destinatari
1. Sono ammesse a frequentare i corsi di specializzazione e di
aggiornamento previsti dal presente regolamento le guide turistiche
iscritte nell'elenco nazionale tenuto dal Ministero del turismo ai
sensi del Capo II del presente regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le guide turistiche
gia' abilitate all'esercizio della professione in una o piu' regioni
alla data di entrata in vigore della legge 13 dicembre 2023, n. 190,
si considerano specializzate con riferimento all'ambito territoriale
per il quale hanno gia' conseguito l'abilitazione, a condizione che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco nazionale.
3. Nelle more della realizzazione della piattaforma informatica per
la tenuta dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 8 del
presente regolamento, la domanda di iscrizione di cui al comma
precedente viene presentata dalla guida turistica gia' abilitata
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nella quale, tra l'altro, vanno indicate le
conoscenze linguistiche attestate dal titolo gia' posseduto, ai fini
dell'annotazione nell'elenco nazionale.
Note all'art. 21:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 47, rubricato
«Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'»:
«1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».