Art. 22
Corsi di specializzazione
1. Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province
autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi
enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del
corso, ad organizzare e svolgere corsi di specializzazione dal
contenuto teorico e pratico, finalizzati all'ulteriore
specializzazione nella professione di guida turistica, negli ambiti
tematici e territoriali di cui al presente articolo.
2. Gli ambiti tematici di specializzazione sono individuati come di
seguito:
a. area storico-artistica;
b. area archeologica;
c. area storico-demo-etno-antropologica;
d. area enogastronomica;
e. area scientifica tecnologica;
f. patrimonio religioso;
g. patrimonio museale;
h. tecniche di comunicazione per persone con disabilita';
i. tecniche di comunicazione per l'infanzia, l'adolescenza e la
terza eta';
l. patrimonio monumentale italiano;
m. patrimonio musicale italiano.
3. Gli ambiti territoriali di specializzazione corrispondono al
territorio di ciascuna provincia, regione e provincia autonoma dello
Stato o a territori aventi caratteristiche ambientali omogenee quali
usi, costumi e tradizioni locali, prodotti tipici dell'artigianato e
dell'enogastronomia.
4. Con successivi decreti del Ministro del turismo possono essere
individuati eventuali ulteriori ambiti tematici di specializzazione.
5. La partecipazione ai corsi di specializzazione da parte della
guida turistica iscritta nell'elenco nazionale e' ammessa
indipendentemente dal luogo di residenza.
6. I corsi di specializzazione sono tenuti da docenti ed esperti
delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati
allo svolgimento. I corsi di specializzazione hanno una durata minima
di cinquanta ore, con frequenza obbligatoria, al termine delle quali
viene rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite da
ciascun partecipante, previa verifica finale da parte dell'ente di
formazione.
7. A seguito del rilascio del certificato di cui al comma
precedente, la guida turistica puo' presentare richiesta di
annotazione della specializzazione conseguita nell'elenco nazionale
in corrispondenza dei propri dati personali.