Art. 22 
 
                      Corsi di specializzazione 
 
  1. Il Ministero del turismo autorizza  le  regioni  e  le  province
autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi
enti territoriali in cui e' stabilita  la  sede  di  svolgimento  del
corso, ad  organizzare  e  svolgere  corsi  di  specializzazione  dal
contenuto    teorico    e    pratico,    finalizzati    all'ulteriore
specializzazione nella professione di guida turistica,  negli  ambiti
tematici e territoriali di cui al presente articolo. 
  2. Gli ambiti tematici di specializzazione sono individuati come di
seguito: 
    a. area storico-artistica; 
    b. area archeologica; 
    c. area storico-demo-etno-antropologica; 
    d. area enogastronomica; 
    e. area scientifica tecnologica; 
    f. patrimonio religioso; 
    g. patrimonio museale; 
    h. tecniche di comunicazione per persone con disabilita'; 
    i. tecniche di comunicazione per l'infanzia, l'adolescenza  e  la
terza eta'; 
    l. patrimonio monumentale italiano; 
    m. patrimonio musicale italiano. 
  3. Gli ambiti territoriali  di  specializzazione  corrispondono  al
territorio di ciascuna provincia, regione e provincia autonoma  dello
Stato o a territori aventi caratteristiche ambientali omogenee  quali
usi, costumi e tradizioni locali, prodotti tipici dell'artigianato  e
dell'enogastronomia. 
  4. Con successivi decreti del Ministro del turismo  possono  essere
individuati eventuali ulteriori ambiti tematici di specializzazione. 
  5. La partecipazione ai corsi di specializzazione  da  parte  della
guida   turistica   iscritta   nell'elenco   nazionale   e'   ammessa
indipendentemente dal luogo di residenza. 
  6. I corsi di specializzazione sono tenuti da  docenti  ed  esperti
delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti  autorizzati
allo svolgimento. I corsi di specializzazione hanno una durata minima
di cinquanta ore, con frequenza obbligatoria, al termine delle  quali
viene rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite da
ciascun partecipante, previa verifica finale da  parte  dell'ente  di
formazione. 
  7.  A  seguito  del  rilascio  del  certificato  di  cui  al  comma
precedente,  la  guida  turistica  puo'   presentare   richiesta   di
annotazione della specializzazione conseguita  nell'elenco  nazionale
in corrispondenza dei propri dati personali.