Art. 22 Corsi di specializzazione 1. Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di specializzazione dal contenuto teorico e pratico, finalizzati all'ulteriore specializzazione nella professione di guida turistica, negli ambiti tematici e territoriali di cui al presente articolo. 2. Gli ambiti tematici di specializzazione sono individuati come di seguito: a. area storico-artistica; b. area archeologica; c. area storico-demo-etno-antropologica; d. area enogastronomica; e. area scientifica tecnologica; f. patrimonio religioso; g. patrimonio museale; h. tecniche di comunicazione per persone con disabilita'; i. tecniche di comunicazione per l'infanzia, l'adolescenza e la terza eta'; l. patrimonio monumentale italiano; m. patrimonio musicale italiano. 3. Gli ambiti territoriali di specializzazione corrispondono al territorio di ciascuna provincia, regione e provincia autonoma dello Stato o a territori aventi caratteristiche ambientali omogenee quali usi, costumi e tradizioni locali, prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia. 4. Con successivi decreti del Ministro del turismo possono essere individuati eventuali ulteriori ambiti tematici di specializzazione. 5. La partecipazione ai corsi di specializzazione da parte della guida turistica iscritta nell'elenco nazionale e' ammessa indipendentemente dal luogo di residenza. 6. I corsi di specializzazione sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. I corsi di specializzazione hanno una durata minima di cinquanta ore, con frequenza obbligatoria, al termine delle quali viene rilasciato un certificato attestante le competenze acquisite da ciascun partecipante, previa verifica finale da parte dell'ente di formazione. 7. A seguito del rilascio del certificato di cui al comma precedente, la guida turistica puo' presentare richiesta di annotazione della specializzazione conseguita nell'elenco nazionale in corrispondenza dei propri dati personali.