Art. 23 Corsi di aggiornamento professionale 1. Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del corso, ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento professionale, che consistono in attivita' formative, dal contenuto teorico e pratico, nelle materie oggetto di esame di cui all'articolo 3 e di specializzazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento. Le attivita' di aggiornamento sono dirette all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze comprovate in sede di abilitazione e di verifica finale in caso di specializzazione, all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali delle guide turistiche. 2. I corsi di aggiornamento sono tenuti da docenti ed esperti delle materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo svolgimento. La partecipazione ai corsi e' ammessa indipendentemente dal luogo di residenza della guida turistica. 3. Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno cinquanta ore di formazione mediante uno o piu' corsi di aggiornamento ogni tre anni. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. 4. L'obbligo di aggiornamento si intende adempiuto anche mediante il perfezionamento di un corso di specializzazione ai sensi dell'articolo 22, comma 6 del presente regolamento. 5. Le guide turistiche che hanno adempiuto l'obbligo di aggiornamento sono tenute a darne comunicazione al Ministero del turismo attraverso la piattaforma, trasmettendo idonea attestazione di frequenza, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute nell'elenco nazionale.