Art. 23 
 
                Corsi di aggiornamento professionale 
 
  1. Il Ministero del turismo autorizza  le  regioni  e  le  province
autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi
enti territoriali in cui e' stabilita  la  sede  di  svolgimento  del
corso,   ad   organizzare   e   svolgere   corsi   di   aggiornamento
professionale, che consistono in attivita' formative,  dal  contenuto
teorico e pratico, nelle materie oggetto di esame di cui all'articolo
3  e  di  specializzazione  di  cui  all'articolo  22  del   presente
regolamento.   Le   attivita'   di   aggiornamento    sono    dirette
all'approfondimento delle  esperienze  maturate  e  delle  conoscenze
comprovate in sede di abilitazione e di verifica finale  in  caso  di
specializzazione,  all'acquisizione  di  nuove  conoscenze  e  saperi
scientifici, tecnici  e  culturali  utili  al  perfezionamento  delle
competenze professionali delle guide turistiche. 
  2. I corsi di aggiornamento sono tenuti da docenti ed esperti delle
materie oggetto del corso individuati dai soggetti  autorizzati  allo
svolgimento. La partecipazione ai corsi e' ammessa  indipendentemente
dal luogo di residenza della guida turistica. 
  3. Le guide turistiche sono tenute a frequentare  almeno  cinquanta
ore di formazione mediante uno o piu' corsi di aggiornamento ogni tre
anni. Il professionista impossibilitato a  frequentare  il  corso  di
aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di  forza
maggiore  e'  tenuto  a  frequentare  il   corso   di   aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento. 
  4. L'obbligo di aggiornamento si intende adempiuto  anche  mediante
il  perfezionamento  di  un  corso  di  specializzazione   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 6 del presente regolamento. 
  5.  Le  guide  turistiche  che   hanno   adempiuto   l'obbligo   di
aggiornamento sono tenute a  darne  comunicazione  al  Ministero  del
turismo attraverso la piattaforma, trasmettendo  idonea  attestazione
di frequenza, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute
nell'elenco nazionale.