Art. 23
Corsi di aggiornamento professionale
1. Il Ministero del turismo autorizza le regioni e le province
autonome, ovvero gli enti accreditati e in convenzione con i medesimi
enti territoriali in cui e' stabilita la sede di svolgimento del
corso, ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento
professionale, che consistono in attivita' formative, dal contenuto
teorico e pratico, nelle materie oggetto di esame di cui all'articolo
3 e di specializzazione di cui all'articolo 22 del presente
regolamento. Le attivita' di aggiornamento sono dirette
all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze
comprovate in sede di abilitazione e di verifica finale in caso di
specializzazione, all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi
scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle
competenze professionali delle guide turistiche.
2. I corsi di aggiornamento sono tenuti da docenti ed esperti delle
materie oggetto del corso individuati dai soggetti autorizzati allo
svolgimento. La partecipazione ai corsi e' ammessa indipendentemente
dal luogo di residenza della guida turistica.
3. Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno cinquanta
ore di formazione mediante uno o piu' corsi di aggiornamento ogni tre
anni. Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di
aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza
maggiore e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento
immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.
4. L'obbligo di aggiornamento si intende adempiuto anche mediante
il perfezionamento di un corso di specializzazione ai sensi
dell'articolo 22, comma 6 del presente regolamento.
5. Le guide turistiche che hanno adempiuto l'obbligo di
aggiornamento sono tenute a darne comunicazione al Ministero del
turismo attraverso la piattaforma, trasmettendo idonea attestazione
di frequenza, ai fini dell'aggiornamento delle informazioni contenute
nell'elenco nazionale.