Art. 14 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.