Art. 14 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
ad eccezione di quanto previsto agli articoli 1, 2  e  8  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  connessi
mediante  l'utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.