Art. 23
Organi di amministrazione e direttivi
1. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti:
a) approvano le modalita' di implementazione delle misure di
gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate da tali
soggetti ai sensi dell'articolo 24;
b) sovrintendono all'implementazione degli obblighi di cui al
presente capo e di cui all'articolo 7;
c) sono responsabili delle violazioni di cui al presente decreto.
2. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti:
a) sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza
informatica;
b) promuovono l'offerta periodica di una formazione coerente a
quella di cui alla lettera a) ai loro dipendenti, per favorire
l'acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di
individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi
per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attivita' del
soggetto e sui servizi offerti.
3. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei
soggetti essenziali e dei soggetti importanti sono informati su base
periodica o, se opportuno, tempestivamente, degli incidenti e delle
notifiche di cui agli articoli 25 e 26.