Art. 25 
 
            Obblighi in materia di notifica di incidente 
 
  1. I soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano,  senza
ingiustificato ritardo, al CSIRT Italia ogni incidente che, ai  sensi
del comma 4, ha un impatto significativo  sulla  fornitura  dei  loro
servizi, secondo le modalita' e i termini di cui agli articoli 30, 31
e 32. 
  2. Le notifiche includono le informazioni che consentono  al  CSIRT
Italia  di  determinare   un   eventuale   impatto   transfrontaliero
dell'incidente. 
  3. La notifica non  espone  il  soggetto  che  la  effettua  a  una
maggiore responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente. 
  4. Un incidente e' considerato significativo se: 
    a) ha causato o e' in grado di causare  una  grave  perturbazione
operativa  dei  servizi  o  perdite  finanziarie  per   il   soggetto
interessato; 
    b) ha avuto ripercussioni o e' idoneo a  provocare  ripercussioni
su altre persone fisiche o giuridiche causando  perdite  materiali  o
immateriali considerevoli. 
  5. Ai fini della notifica di cui al comma 1, i soggetti interessati
trasmettono al CSIRT Italia: 
    a) senza ingiustificato ritardo,  e  comunque  entro  24  ore  da
quando sono venuti a  conoscenza  dell'incidente  significativo,  una
pre-notifica che, ove possibile, indichi se l'incidente significativo
possa ritenersi il risultato di atti illegittimi o  malevoli  o  puo'
avere un impatto transfrontaliero; 
    b) senza ingiustificato ritardo,  e  comunque  entro  72  ore  da
quando sono venuti a  conoscenza  dell'incidente  significativo,  una
notifica dell'incidente che, ove possibile, aggiorni le  informazioni
di  cui  alla  lettera  a)  e  indichi   una   valutazione   iniziale
dell'incidente significativo, comprensiva della sua  gravita'  e  del
suo  impatto,   nonche',   ove   disponibili,   gli   indicatori   di
compromissione; 
    c) su richiesta del CSIRT Italia, una  relazione  intermedia  sui
pertinenti aggiornamenti della situazione; 
    d) una relazione finale entro un mese  dalla  trasmissione  della
notifica dell'incidente di cui alla lettera b), che comprenda: 
      1) una descrizione dettagliata dell'incidente, ivi  inclusi  la
sua gravita' e il suo impatto; 
      2) il tipo di minaccia o la causa originale (root cause) che ha
probabilmente innescato l'incidente; 
      3) le misure di attenuazione adottate e in corso; 
      4) ove noto, l'impatto transfrontaliero dell'incidente; 
    e) in caso di incidente in corso al  momento  della  trasmissione
della relazione finale di cui alla lettera d), una relazione  mensile
sui progressi e una relazione finale entro un mese dalla  conclusione
della gestione dell'incidente. 
  6. In deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  5,  lettera  b),  un
prestatore  di  servizi   fiduciari,   in   relazione   a   incidenti
significativi che abbiano un impatto sulla fornitura dei suoi servizi
fiduciari, provvede alla notifica di cui alla medesima lettera, senza
indebito ritardo e comunque entro 24 ore  da  quando  sono  venuti  a
conoscenza dell'incidente significativo. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 4,  senza
ingiustificato ritardo e ove possibile entro 24 ore  dal  ricevimento
della pre-notifica di cui al comma 5, lettera  a),  il  CSIRT  Italia
fornisce una risposta al  soggetto  notificante,  comprensiva  di  un
riscontro iniziale sull'incidente significativo e, su  richiesta  del
soggetto, orientamenti  o  consulenza  sull'attuazione  di  possibili
misure  tecniche  di   mitigazione.   Su   richiesta   del   soggetto
notificante, il CSIRT Italia fornisce ulteriore supporto tecnico. 
  8.  Qualora  si  sospetti  che  l'incidente   significativo   abbia
carattere criminale, il CSIRT Italia fornisce al soggetto notificante
anche orientamenti sulla segnalazione  dell'incidente  significativo,
all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n.  155  (Autorita'  di
contrasto). 
  9. Sentito  il  CSIRT  Italia,  se  ritenuto  opportuno  e  qualora
possibile, i soggetti essenziali e i soggetti importanti  comunicano,
senza ingiustificato ritardo, ai destinatari  dei  loro  servizi  gli
incidenti significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla
fornitura di tali servizi. 
  10. I soggetti essenziali e  i  soggetti  importanti,  se  ritenuto
opportuno e qualora possibile, sentito il  CSIRT  Italia,  comunicano
senza ingiustificato ritardo, ai destinatari  dei  loro  servizi  che
sono  potenzialmente  interessati   da   una   minaccia   informatica
significativa, misure o azioni correttive o di mitigazione  che  tali
destinatari possono adottare in risposta a  tale  minaccia.  Inoltre,
sentito il CSIRT Italia, se ritenuto opportuno, i soggetti essenziali
e i soggetti importanti comunicano ai medesimi destinatari  anche  la
natura di tale minaccia informatica significativa. 
  11. L'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale,  nello  svolgimento
delle funzioni di Autorita'  nazionale  competente  NIS  e  di  CSIRT
Italia, anche sentendo, se del caso, le autorita'  competenti  e  gli
CSIRT nazionali degli altri Stati membri interessati, puo'  informare
il  pubblico  riguardo  all'incidente   significativo   per   evitare
ulteriori  incidenti  significativi  o  per  gestire   un   incidente
significativo  in  corso,  o  qualora  ritenga  che  la  divulgazione
dell'incidente significativo sia altrimenti nell'interesse pubblico. 
  12. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale adotta mezzi  tecnici
e relative procedure per semplificare le notifiche di cui al presente
articolo e le notifiche volontarie di cui all'articolo 26, informando
i soggetti essenziali e i soggetti importanti. 
 
          Note all'art. 25: 
              -   Per   i   riferimenti   all'articolo   7-bis    del
          decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo internazionale)  pubblicato  nella
          Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2005, n. 173,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  si
          veda nelle note all'art. 14.