Art. 26 
 
           Notifica volontaria di informazioni pertinenti 
 
  1.  In  aggiunta  all'obbligo  di  notifica  di  incidente  di  cui
all'articolo  25,  possono  essere  trasmesse,  su  base  volontaria,
notifiche al CSIRT Italia da parte dei: 
    a) soggetti essenziali e soggetti importanti, per quanto riguarda
gli incidenti diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma  1,  le
minacce informatiche e i quasi-incidenti; 
    b)  soggetti  diversi  da  quelli  di  cui   alla   lettera   a),
indipendentemente dal  fatto  che  ricadano  o  meno  nell'ambito  di
applicazione del presente decreto, per quanto riguarda gli  incidenti
che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro  servizi,
le minacce informatiche e i quasi-incidenti. 
  2. Il CSIRT Italia: 
    a) tratta le notifiche volontarie applicando la procedura di  cui
all'articolo 25; 
    b) tratta le  notifiche  di  incidente  di  cui  all'articolo  25
prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie; 
    c) tratta le  notifiche  volontarie  soltanto  qualora  cio'  non
costituisca un onere sproporzionato o eccessivo. 
  3.  Fatte  salve  le   esigenze   di   indagine,   accertamento   e
perseguimento di reati, la notifica volontaria di cui al comma 1  non
puo' avere l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo
a cui non sarebbe stato sottoposto  se  non  avesse  effettuato  tale
notifica.