Art. 26
Notifica volontaria di informazioni pertinenti
1. In aggiunta all'obbligo di notifica di incidente di cui
all'articolo 25, possono essere trasmesse, su base volontaria,
notifiche al CSIRT Italia da parte dei:
a) soggetti essenziali e soggetti importanti, per quanto riguarda
gli incidenti diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, le
minacce informatiche e i quasi-incidenti;
b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a),
indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di
applicazione del presente decreto, per quanto riguarda gli incidenti
che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi,
le minacce informatiche e i quasi-incidenti.
2. Il CSIRT Italia:
a) tratta le notifiche volontarie applicando la procedura di cui
all'articolo 25;
b) tratta le notifiche di incidente di cui all'articolo 25
prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie;
c) tratta le notifiche volontarie soltanto qualora cio' non
costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
3. Fatte salve le esigenze di indagine, accertamento e
perseguimento di reati, la notifica volontaria di cui al comma 1 non
puo' avere l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo
a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale
notifica.