Art. 27 
 
        Uso di schemi di certificazione della cybersicurezza 
 
  1. Al fine di dimostrare il rispetto di determinati obblighi di cui
all'articolo 24, l'Autorita' nazionale  competente  NIS,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre  ai  soggetti
essenziali e  ai  soggetti  importanti  di  utilizzare  categorie  di
prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC,  di  cui,  rispettivamente,
all'articolo 2, comma 1, lettere  ff),  gg)  e  hh),  sviluppati  dal
soggetto essenziale o importante o acquistati  da  terze  parti,  che
siano certificati nell'ambito dei sistemi europei  di  certificazione
della cybersicurezza di cui  all'articolo  49  del  regolamento  (UE)
2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile  2019.
L'Autorita' nazionale competente NIS promuove,  altresi',  l'utilizzo
di servizi fiduciari qualificati da parte dei soggetti  essenziali  e
dei soggetti importanti. 
  2. Nelle  more  dell'adozione  di  pertinenti  sistemi  europei  di
certificazione  della  cybersicurezza  di  cui  all'articolo  49  del
regolamento (UE)  2019/881,  l'Autorita'  nazionale  competente  NIS,
secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre ai
soggetti essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare  categorie
di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, sviluppati dal  soggetto
essenziale o importante  o  acquistati  da  terze  parti,  che  siano
certificati nell'ambito di schemi di  certificazione  riconosciuti  a
livello nazionale o europeo. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Per  il  regolamento  (UE)  2019/881  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  del  17  aprile  2019  relativo
          all'ENISA,   l'Agenzia   dell'Unione   europea    per    la
          cibersicurezza, e alla certificazione della  cibersicurezza
          per le tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,
          e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013  («regolamento
          sulla cibersicurezza») si veda nelle note alle premesse.