Art. 27
Uso di schemi di certificazione della cybersicurezza
1. Al fine di dimostrare il rispetto di determinati obblighi di cui
all'articolo 24, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre ai soggetti
essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie di
prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, di cui, rispettivamente,
all'articolo 2, comma 1, lettere ff), gg) e hh), sviluppati dal
soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che
siano certificati nell'ambito dei sistemi europei di certificazione
della cybersicurezza di cui all'articolo 49 del regolamento (UE)
2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
L'Autorita' nazionale competente NIS promuove, altresi', l'utilizzo
di servizi fiduciari qualificati da parte dei soggetti essenziali e
dei soggetti importanti.
2. Nelle more dell'adozione di pertinenti sistemi europei di
certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 49 del
regolamento (UE) 2019/881, l'Autorita' nazionale competente NIS,
secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre ai
soggetti essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie
di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, sviluppati dal soggetto
essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano
certificati nell'ambito di schemi di certificazione riconosciuti a
livello nazionale o europeo.
Note all'art. 27:
- Per il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativo
all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la
cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza
per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento
sulla cibersicurezza») si veda nelle note alle premesse.