Art. 28
Specifiche tecniche
1. Per favorire l'attuazione efficace e armonizzata dell'articolo
24, commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS, senza
imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare
tipo di tecnologia, promuove l'uso di specifiche tecniche europee e
internazionali, anche adottate da un organismo di normazione
riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relative alla sicurezza
dei sistemi informativi e di rete.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS tiene
conto delle linee guida e degli orientamenti non vincolanti elaborati
dall'ENISA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva
(UE) 2022/2555 e puo' redigere e aggiornare periodicamente un elenco
delle categorie di tecnologie piu' idonee ad assicurare l'effettiva
attivazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza
informatica.
3. L'elenco di cui al comma 2 non ha carattere vincolante o
esaustivo ed e' pubblicato sul sito dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale al fine di fornire un orientamento sulle
specifiche tecniche, di cui al comma 1, e sulle norme di settore
nazionali ed europee applicabili alle tipologie di soggetti di cui
agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.
Note all'art. 28:
- Per il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio si veda nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.