Art. 29 
 
         Banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio 
 
  1.  Per  contribuire  alla  sicurezza,  alla  stabilita'   e   alla
resilienza dei sistemi di nomi di dominio, i gestori di registri  dei
nomi di dominio  di  primo  livello  e  i  fornitori  di  servizi  di
registrazione dei nomi di dominio raccolgono  e  mantengono  dati  di
registrazione dei nomi di dominio accurati e completi in  un'apposita
banca  dati  con  la  dovuta  diligenza,  conformemente  al   diritto
dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali. 
  2. Ai fini del comma 1, la banca dei dati di registrazione dei nomi
di dominio contiene le informazioni  necessarie  per  identificare  e
contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di  contatto  che
amministrano i nomi di dominio presenti,  registrati  o  censiti  nel
registro dei nomi di dominio di primo livello  (top  level  domain  -
TLD). Tali informazioni includono, almeno: 
    a) il nome di dominio; 
    b) la data di registrazione; 
    c) il nome,  l'indirizzo  e-mail  di  contatto  e  il  numero  di
telefono del soggetto che procede alla registrazione; 
    d) l'indirizzo e-mail di contatto e il  numero  di  telefono  del
punto di contatto che amministra il nome  di  dominio  qualora  siano
diversi da quelli del soggetto che procede alla registrazione. 
  3. I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello  e  i
fornitori  di  servizi  di  registrazione   dei   nomi   di   dominio
predispongono e rendono pubbliche politiche e procedure,  incluse  le
procedure di verifica, al fine di garantire che le banche dati di cui
al comma 1 contengano informazioni accurate e complete. 
  4. I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello  e  i
fornitori di servizi di registrazione  dei  nomi  di  dominio  per  i
domini di primo  livello  rendono  pubblicamente  disponibili,  senza
ingiustificato ritardo dopo la registrazione di un nome di dominio, i
dati  di  registrazione  dei  nomi  di  dominio  che  non  sono  dati
personali. 
  5. I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello  e  i
fornitori di  servizi  di  registrazione  dei  nomi  di  dominio,  su
richiesta motivata dei soggetti legittimati, forniscono  l'accesso  a
specifici dati di registrazione dei nomi di dominio, nel rispetto del
diritto dell'Unione europea in materia  di  protezione  dei  dati.  I
soggetti che gestiscono i registri  dei  nomi  di  dominio  di  primo
livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi
di dominio rispondono senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro
72 ore dalla ricezione della richiesta di accesso. Tale risposta reca
gli specifici dati di registrazione dei nomi  di  dominio  richiesti,
ovvero le motivazioni per cui la  richiesta  non  e'  stata  ritenuta
legittima  o  debitamente  motivata.  Le  politiche  e  le  procedure
relative alla divulgazione di tali dati hanno evidenza pubblica. 
  6. Ai fini del comma 5, l'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale
puo' richiedere l'accesso  ai  dati  di  registrazione  dei  nomi  di
dominio e  puo'  stipulare  appositi  protocolli  con  i  gestori  di
registri dei nomi di dominio  di  primo  livello  e  i  fornitori  di
registrazione dei nomi di dominio. 
  7. Al fine di evitare una duplicazione della raccolta  di  dati  di
registrazione dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi  di
dominio di primo livello e i fornitori di  servizi  di  registrazione
dei  nomi  di  dominio   individuano   modalita'   e   procedure   di
collaborazione per la raccolta e il mantenimento dei dati di  cui  al
comma 1.