Art. 30
Elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e
dei servizi
1. Ai fini di cui all'articolo 24, comma 1, dal 1° maggio al 30
giugno di ogni anno a partire dalla ricezione della prima
comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), i soggetti
essenziali e i soggetti importanti comunicano e aggiornano, tramite
la piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1, un elenco
delle proprie attivita' e dei propri servizi, comprensivo di tutti
gli elementi necessari alla loro caratterizzazione e della relativa
attribuzione di una categoria di rilevanza.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce, secondo le
modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, anche tenuto conto di
quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le categorie di rilevanza
nonche' il processo, le modalita' e i criteri per l'elencazione,
caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e dei servizi di
cui al presente articolo.
3. Entro novanta giorni dalla comunicazione tramite la piattaforma
digitale di cui al comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS
fornisce riscontro ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti
circa la conformita' di quanto comunicato rispetto alle modalita' e
ai criteri di cui al comma 2. Il predetto termine puo' essere
prorogato dall'Autorita' nazionale competente NIS, per una sola volta
e fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, qualora sia
necessario svolgere approfondimenti. Ove si renda necessario
richiedere integrazioni e informazioni aggiuntive ai soggetti
essenziali o importanti, i termini di cui al presente comma sono
interrotti sino alla data di ricevimento delle predette integrazioni
e informazioni, che sono rese entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta.
4. In assenza del riscontro di cui al comma 3 da parte
dall'Autorita' nazionale competente NIS entro i termini di cui al
medesimo comma, la conformita' di cui al comma 3 si intende
convalidata.
5. Ai fini del presente articolo, l'Autorita' nazionale competente
NIS puo' avvalersi dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11,
comma 4, lettera f).