Art. 30 
 
Elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle  attivita'  e
                             dei servizi 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 24, comma 1, dal  1°  maggio  al  30
giugno  di  ogni  anno  a  partire  dalla   ricezione   della   prima
comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), i  soggetti
essenziali e i soggetti importanti comunicano e  aggiornano,  tramite
la piattaforma digitale di cui all'articolo 7,  comma  1,  un  elenco
delle proprie attivita' e dei propri servizi,  comprensivo  di  tutti
gli elementi necessari alla loro caratterizzazione e  della  relativa
attribuzione di una categoria di rilevanza. 
  2. L'Autorita' nazionale  competente  NIS  stabilisce,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 40, comma  5,  anche  tenuto  conto  di
quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le categorie di  rilevanza
nonche' il processo, le modalita'  e  i  criteri  per  l'elencazione,
caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e dei servizi di
cui al presente articolo. 
  3. Entro novanta giorni dalla comunicazione tramite la  piattaforma
digitale di cui al comma  1,  l'Autorita'  nazionale  competente  NIS
fornisce riscontro ai soggetti essenziali e  ai  soggetti  importanti
circa la conformita' di quanto comunicato rispetto alle  modalita'  e
ai criteri di cui  al  comma  2.  Il  predetto  termine  puo'  essere
prorogato dall'Autorita' nazionale competente NIS, per una sola volta
e fino ad un  massimo  di  ulteriori  sessanta  giorni,  qualora  sia
necessario  svolgere  approfondimenti.  Ove   si   renda   necessario
richiedere  integrazioni  e  informazioni  aggiuntive   ai   soggetti
essenziali o importanti, i termini di  cui  al  presente  comma  sono
interrotti sino alla data di ricevimento delle predette  integrazioni
e informazioni, che sono rese entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta. 
  4.  In  assenza  del  riscontro  di  cui  al  comma  3   da   parte
dall'Autorita' nazionale competente NIS entro i  termini  di  cui  al
medesimo  comma,  la  conformita'  di  cui  al  comma  3  si  intende
convalidata. 
  5. Ai fini del presente articolo, l'Autorita' nazionale  competente
NIS puo' avvalersi dei tavoli  settoriali  di  cui  all'articolo  11,
comma 4, lettera f).