Art. 31
Proporzionalita' e gradualita' degli obblighi
1. Ai fini di cui agli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29 l'Autorita'
nazionale competente NIS stabilisce obblighi proporzionati tenuto
debitamente conto del grado di esposizione dei soggetti ai rischi,
delle dimensioni dei soggetti e della probabilita' che si verifichino
incidenti, nonche' della loro gravita', compreso il loro impatto
sociale ed economico.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce termini,
modalita', specifiche e tempi graduali di implementazione degli
obblighi di cui al comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo
40, comma 5, anche differenziandoli in relazione:
a) alle categorie di rilevanza di cui all'articolo 30, comma 2,
delle attivita' e dei servizi che i sistemi informativi e di rete
supportano, svolgono o erogano;
b) al settore, al sottosettore e alla tipologia di soggetto,
tenendo conto del grado di maturita' iniziale nell'ambito della
sicurezza informatica;
c) all'individuazione del soggetto quale essenziale o importante.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS individua, se del caso, le
fattispecie che determinano la sospensione dei termini di cui al
comma 2.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' emanare linee guida
vincolanti per l'attuazione degli obblighi di cui al presente capo.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' emanare
raccomandazioni per supportare i soggetti nell'implementazione degli
obblighi di cui al presente capo.
6. Ai fini del presente articolo, l'Autorita' nazionale competente
NIS puo' avvalersi dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11,
comma 4, lettera f).
7. Le comunicazioni e le interazioni dei soggetti con l'Autorita'
nazionale competente NIS avvengono, in via prioritaria, per mezzo
della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1.