Art. 32
Previsioni settoriali specifiche
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27, 28
e 29, tenuto conto degli impatti sociali e economici di un incidente
significativo nella catena di approvvigionamento del settore della
pubblica amministrazione, l'Autorita' nazionale competente NIS,
secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre
specifici obblighi proporzionati e graduali ai soggetti essenziali e
ai soggetti importanti che forniscono servizi, anche digitali, alla
pubblica amministrazione.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di
cui all'articolo 40, comma 5, puo' individuare gli obblighi di cui al
presente capo che non si applicano:
a) alle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato III,
lettere c) e d);
b) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, comma 9, lettera
f), e comma 10.
3. Gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25 non si applicano ai
soggetti che erogano esclusivamente servizi di registrazione dei nomi
di dominio. Tali soggetti assicurano un livello di sicurezza
informatica coerente con gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25.
4. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di
cui all'articolo 5, comma 3, non pregiudica l'applicabilita' degli
obblighi di cui al presente capo.