Art. 33 
 
Coordinamento con la disciplina del perimetro di sicurezza  nazionale
                             cibernetica 
 
  1. Ai fini dell'articolo 4: 
    a)  gli  obblighi  di  gestione  del  rischio  per  la  sicurezza
informatica e di notifica di incidente previsti dal decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, sono considerati almeno equivalenti  a  quelli
previsti dal presente decreto; 
    b) alle reti, ai sistemi informativi  e  ai  servizi  informatici
inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),  del
decreto-legge n. 105 del 2019, non si applicano  le  disposizioni  di
cui al presente decreto. Restano  fermi  gli  obblighi  del  presente
decreto per i sistemi informativi e di rete diversi da quelli di  cui
al primo periodo; 
    c)  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,   comma   2-bis,   del
decreto-legge n. 105 del 2019, non sono sottoposti agli  obblighi  di
notifica  di  cui  all'articolo  25  del  presente  decreto  per  gli
incidenti  riconducibili  a  una   notifica   effettuata   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge; 
    d) le informazioni attinenti ai soggetti di cui  all'articolo  1,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, ovvero  trasmesse  da
questi ultimi all'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  ai  sensi
del presente  decreto,  possono  essere  escluse  dagli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 22. 
 
          Note all'art. 33: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 2-bis, del
          citato   decreto-legge   n.   105/2019,   convertito    con
          modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133: 
                «Art.   1   (Perimetro   di    sicurezza    nazionale
          cibernetica). - 1. (Omissis). 
                2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su  proposta  del   Comitato   interministeriale   per   la
          cybersicurezza (CIC): 
                  a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
          individuazione  di  amministrazioni   pubbliche,   enti   e
          operatori pubblici e privati di cui al comma 1  aventi  una
          sede nel territorio nazionale,  inclusi  nel  perimetro  di
          sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto  delle
          misure e degli obblighi previsti dal presente articolo;  ai
          fini  dell'individuazione,  fermo  restando  che  per   gli
          Organismi di informazione per la sicurezza si applicano  le
          norme previste dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  si
          procede sulla base dei seguenti criteri: 
                    1) il soggetto esercita una  funzione  essenziale
          dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per  il
          mantenimento di  attivita'  civili,  sociali  o  economiche
          fondamentali per gli interessi dello Stato; 
                    2) l'esercizio di tale funzione o la  prestazione
          di tale servizio dipende da  reti,  sistemi  informativi  e
          servizi informatici; 
                    2-bis) l'individuazione avviene sulla base di  un
          criterio di gradualita',  tenendo  conto  dell'entita'  del
          pregiudizio per la sicurezza nazionale  che,  in  relazione
          alle specificita' dei diversi settori  di  attivita',  puo'
          derivare  dal  malfunzionamento,  dall'interruzione,  anche
          parziali, ovvero dall'utilizzo improprio  delle  reti,  dei
          sistemi informativi e dei servizi informatici predetti; 
                  b) sono definiti,  sulla  base  di  un'analisi  del
          rischio e di un criterio di  gradualita'  che  tenga  conto
          delle specificita' dei  diversi  settori  di  attivita',  i
          criteri con i quali  i  soggetti  di  cui  al  comma  2-bis
          predispongono e aggiornano con cadenza  almeno  annuale  un
          elenco delle reti, dei sistemi informativi  e  dei  servizi
          informatici di cui al comma 1,  di  rispettiva  pertinenza,
          comprensivo della relativa architettura e  componentistica,
          fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e  i
          servizi   informatici   attinenti   alla   gestione   delle
          informazioni classificate, si applica quanto  previsto  dal
          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  4,  comma  3,
          lettera  l),  della  legge   3   agosto   2007,   n.   124;
          all'elaborazione  di  tali  criteri   provvede,   adottando
          opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
          di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente del Consiglio dei ministri 30  luglio  2020,  n.
          131;  entro  sei  mesi  dalla  data  della   comunicazione,
          prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti  iscritti
          nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
          quelli    di    cui    all'articolo    29    del     codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
          cui  al  citato  comma  2-bis,  trasmettono  tali   elenchi
          all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche  per  le
          attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di  crisi
          cibernetiche affidate al Nucleo per la  cybersicurezza;  il
          Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
          informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)   e   l'Agenzia
          informazioni   e   sicurezza   interna   (AISI)   ai   fini
          dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli
          articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge  n.  124  del
          2007, nonche' l'organo del Ministero  dell'interno  per  la
          sicurezza   e   per   la   regolarita'   dei   servizi   di
          telecomunicazione   di   cui   all'articolo    7-bis    del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
          a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
          cui all'articolo 9, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  131
          del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale. 
                2-bis.  L'elencazione  dei  soggetti  individuati  ai
          sensi del comma 2, lettera a),  e'  contenuta  in  un  atto
          amministrativo, adottato dal Presidente del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del CIC, entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto  atto
          amministrativo, per il  quale  e'  escluso  il  diritto  di
          accesso, non e' soggetto a  pubblicazione,  fermo  restando
          che   a   ciascun   soggetto   e'   data,    separatamente,
          comunicazione  senza   ritardo   dell'avvenuta   iscrizione
          nell'elenco.    L'aggiornamento    del    predetto     atto
          amministrativo e' effettuato con le medesime  modalita'  di
          cui al presente comma. 
                2-ter - 19-ter. (Omissis).»