Art. 10 
 
                      Durata delle concessioni 
 
  1. La durata delle concessioni affidate  ai  sensi  della  presente
sezione e' determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e
dei lavori richiesti al concessionario e non puo'  superare  quindici
anni. Il termine di cui al primo periodo puo'  essere  derogato  solo
nel caso in cui il programma dei lavori da  affidare  in  concessione
non consenta il recupero degli investimenti effettuati e  il  ritorno
del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto  altresi'
conto  del  tempo  necessario  ad  ammortizzare  le  eventuali  somme
corrisposte a titolo di valore di  subentro,  determinato  secondo  i
parametri stabiliti dall'ART. 
  2. Al termine della concessione, l'ente  concedente  procede  a  un
nuovo affidamento  ai  sensi  dell'articolo  3.  Resta  fermo  quanto
previsto  dall'articolo  178,  comma  5,  del  codice  dei  contratti
pubblici. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'articolo 178, comma 5, del  decreto
          legislativo 31  marzo  2023,  n.  36  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.