Art. 11
Estinzione del contratto di concessione
1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali
derivante, in particolare, dall'attuazione di procedure di
risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni
dell'articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo
quanto previsto dal presente articolo.
2. Quando l'estinzione della concessione e' determinata da motivi
di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice
dei contratti pubblici.
3. Quando l'estinzione della concessione deriva da inadempimento
del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4, lettera a),
del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle
eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali,
difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi
dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa
operare, per effetto del presente comma, alcuna risoluzione di
diritto.
4. L'estinzione di una concessione autostradale per inadempimento
del concessionario e' disposta con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ente concedente,
nell'ipotesi di:
a) mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi
alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura che
determinano seri e comprovati pericoli per la sicurezza della
circolazione, per la corretta gestione del traffico e per la
fruibilita' autostradale o che compromettono lo stato di
conservazione del patrimonio autostradale;
b) mancato assolvimento degli obblighi relativi alla
progettazione o all'esecuzione dei lavori e delle opere di
manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione
delle predette attivita' per cause non imputabili al concedente;
c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali
da parte del concessionario che comprometta la buona riuscita delle
prestazioni.
5. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 4, l'ente
concedente chiede preventivamente all'ANSFISA una verifica tecnica
sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e
sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. La verifica
tecnica di cui al primo periodo puo' essere conclusa successivamente
all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma urgenza
e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto
di cui al comma 4.
6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai sensi
del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera a),
del codice dei contratti pubblici e' determinato, entro dodici mesi
dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio
e a seguito di asseverazione da parte di una primaria societa' di
revisione. E' fatto salvo il diritto dell'ente concedente al
risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del
concessionario, determinati anche sulla base delle risultanze della
verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5.
7. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle
more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo
concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua
individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del
codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le eventuali
disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di
indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio
e la possibilita' per l'ente concedente di acquistare gli eventuali
progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un
corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di
progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile.
Note all'art. 11:
- Per il testo degli articoli 178, comma 5, e 190 del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riportano gli articoli 1419, secondo comma, e 2578
del codice civile.
«Art. 1419 (Nullita' parziale). - (Omissis)
La nullita' di singole clausole non importa la
nullita' del contratto, quando le clausole nulle sono
sostituite di diritto da norme imperative.»
«Art. 2578 (Progetti di lavori). - All'autore di
progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei
piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di
ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il
progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.».