Art. 11 
 
               Estinzione del contratto di concessione 
 
  1.  Alle  ipotesi  di  estinzione   di   concessioni   autostradali
derivante,  in   particolare,   dall'attuazione   di   procedure   di
risoluzione o recesso della concessione si applicano le  disposizioni
dell'articolo 190 del codice  dei  contratti  pubblici,  fatto  salvo
quanto previsto dal presente articolo. 
  2. Quando l'estinzione della concessione e' determinata  da  motivi
di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice
dei contratti pubblici. 
  3. Quando l'estinzione della concessione  deriva  da  inadempimento
del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4,  lettera  a),
del  codice  dei  contratti  pubblici  anche  in  sostituzione  delle
eventuali  clausole   convenzionali,   sostanziali   e   procedurali,
difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai  sensi
dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa
operare, per  effetto  del  presente  comma,  alcuna  risoluzione  di
diritto. 
  4. L'estinzione di una concessione autostradale  per  inadempimento
del  concessionario  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  dell'ente  concedente,
nell'ipotesi di: 
    a) mancato assolvimento  degli  obblighi  convenzionali  relativi
alla gestione e alla manutenzione ordinaria  dell'infrastruttura  che
determinano  seri  e  comprovati  pericoli  per  la  sicurezza  della
circolazione,  per  la  corretta  gestione  del  traffico  e  per  la
fruibilita'  autostradale   o   che   compromettono   lo   stato   di
conservazione del patrimonio autostradale; 
    b)   mancato   assolvimento   degli   obblighi   relativi    alla
progettazione  o  all'esecuzione  dei  lavori  e   delle   opere   di
manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione
delle predette attivita' per cause non imputabili al concedente; 
    c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali
da parte del concessionario che comprometta la buona  riuscita  delle
prestazioni. 
  5. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al comma 4,  l'ente
concedente chiede preventivamente all'ANSFISA  una  verifica  tecnica
sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e
sugli eventuali  danni  cagionati  dal  concessionario.  La  verifica
tecnica di cui al primo periodo puo' essere conclusa  successivamente
all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma  urgenza
e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto
di cui al comma 4. 
  6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai  sensi
del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera  a),
del codice dei contratti pubblici e' determinato, entro  dodici  mesi
dalla data di estinzione della concessione, con decreto del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio
e a seguito di asseverazione da parte di  una  primaria  societa'  di
revisione.  E'  fatto  salvo  il  diritto  dell'ente  concedente   al
risarcimento   dei    danni    cagionati    dall'inadempimento    del
concessionario, determinati anche sulla base delle  risultanze  della
verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5. 
  7. In caso di estinzione di  una  concessione  autostradale,  nelle
more dello svolgimento delle procedure  di  affidamento  a  un  nuovo
concessionario,  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla   sua
individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del
codice  dei  contratti  pubblici.  Sono  fatte  salve  le   eventuali
disposizioni  convenzionali  che  escludano  il   riconoscimento   di
indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto  concessorio
e la possibilita' per l'ente concedente di acquistare  gli  eventuali
progetti  elaborati  dal  concessionario,  previo  pagamento  di   un
corrispettivo  determinato  avendo  riguardo   ai   soli   costi   di
progettazione  e  ai  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
all'articolo 2578 del codice civile. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo degli articoli 178, comma 5, e  190  del
          decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note
          all'art. 1. 
              - Si riportano gli articoli 1419, secondo comma, e 2578
          del codice civile. 
                «Art. 1419 (Nullita' parziale). - (Omissis) 
                La  nullita'  di  singole  clausole  non  importa  la
          nullita' del  contratto,  quando  le  clausole  nulle  sono
          sostituite di diritto da norme imperative.» 
                «Art. 2578 (Progetti  di  lavori).  -  All'autore  di
          progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
          che costituiscono soluzioni originali di problemi  tecnici,
          compete, oltre il diritto  esclusivo  di  riproduzione  dei
          piani e  disegni  dei  progetti  medesimi,  il  diritto  di
          ottenere  un  equo  compenso  da  coloro  che  eseguono  il
          progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.».