Art. 6
Oggetto del contratto di concessione
1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:
a) l'attivita' di gestione e manutenzione ordinaria
dell'infrastruttura autostradale;
b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilita'
tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41, comma 6,
lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei contratti pubblici,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di
manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di
concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto
previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.
2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, lettera a), il
concessionario assicura le condizioni di sostenibilita' delle aree di
servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi,
nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
modificato, da ultimo, dall'articolo 16, comma 3, della presente
legge.
3. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, sono a carico del
concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del codice
dei contratti pubblici.
4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera b), sono
compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e
di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel
rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi del
citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.
5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b),
il concessionario e' autorizzato a espropriare in nome e per conto
dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate
in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le
occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione
delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul
quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi
imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per
errata progettazione imputabile al concessionario, e' posto a carico
del concessionario.
6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera b), sono
trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprieta' all'ente
concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai
sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito della verifica
da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del
collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite
sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto
dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per
la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 6,
lettere b), c), d), e), f) e g), del citato decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
«Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
(Omissis)
6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica:
(Omissis)
b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso
di metodi e strumenti di gestione informativa digitale
delle costruzioni;
c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle
necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma;
d) individua le caratteristiche dimensionali,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da
realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali;
e) consente, ove necessario, l'avvio della
procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il
rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g) contiene il piano preliminare di manutenzione
dell'opera e delle sue parti.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note all'art. 16.
- Per il testo dell'articolo 177 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta l'articolo 822 del Codice civile:
«Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo
Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare,
la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno
parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo
Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli
aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti
d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle
leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche,
degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni
che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico.».