Art. 6 
 
                Oggetto del contratto di concessione 
 
  1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto: 
    a)   l'attivita'   di   gestione   e    manutenzione    ordinaria
dell'infrastruttura autostradale; 
    b) in relazione ai progetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettera b), posti a base di gara, la  progettazione  di  fattibilita'
tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41,  comma  6,
lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei  contratti  pubblici,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di
manutenzione   straordinaria   individuati   dalla   convenzione   di
concessione e dai relativi  aggiornamenti,  in  coerenza  con  quanto
previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento. 
  2. In relazione alle attivita' di cui al comma 1,  lettera  a),  il
concessionario assicura le condizioni di sostenibilita' delle aree di
servizio mediante la gestione diretta dei servizi  comuni  condivisi,
nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART  ai  sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
modificato, da ultimo, dall'articolo  16,  comma  3,  della  presente
legge. 
  3. In relazione alle attivita' di cui al comma 1, sono a carico del
concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del  codice
dei contratti pubblici. 
  4. Tra i lavori e le opere di cui al  comma  1,  lettera  b),  sono
compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di  parcheggio  e
di sosta adeguate per gli  operatori  del  trasporto  di  merci,  nel
rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai  sensi  del
citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera  b),
il concessionario e' autorizzato a espropriare in nome  e  per  conto
dell'ente concedente le aree di sedime necessarie,  come  individuate
in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le
occupazioni di terreni strettamente necessari  per  la  realizzazione
delle opere sono effettuate a cura del concessionario  a  valere  sul
quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a  ritardi
imputabili al concessionario o a  maggiori  costi  di  esproprio  per
errata progettazione imputabile al concessionario, e' posto a  carico
del concessionario. 
  6. Le opere realizzate ai sensi  del  comma  1,  lettera  b),  sono
trasferite gratuitamente, libere da gravami, in  proprieta'  all'ente
concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale,  ai
sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito  della  verifica
da parte del concedente della corretta esecuzione dei  lavori  e  del
collaudo. Il trasferimento di cui al primo  periodo  avviene  tramite
sottoscrizione  di  apposito  verbale   di   consegna,   sottoscritto
dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per
la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  41,  comma  6,
          lettere b), c),  d),  e),  f)  e  g),  del  citato  decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36: 
                «Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione). -
          (Omissis) 
                6. Il progetto di fattibilita' tecnico-economica: 
                  (Omissis) 
                  b) contiene i necessari richiami all'eventuale  uso
          di metodi e  strumenti  di  gestione  informativa  digitale
          delle costruzioni; 
                  c)  sviluppa,  nel  rispetto   del   quadro   delle
          necessita', tutte le indagini e gli studi necessari per  la
          definizione degli aspetti di cui al comma; 
                  d)  individua  le   caratteristiche   dimensionali,
          tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche  dei  lavori   da
          realizzare, compresa la scelta  in  merito  alla  possibile
          suddivisione in lotti funzionali; 
                  e)  consente,   ove   necessario,   l'avvio   della
          procedura espropriativa; 
                  f) contiene tutti gli  elementi  necessari  per  il
          rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte; 
                  g) contiene il piano  preliminare  di  manutenzione
          dell'opera e delle sue parti. 
                (Omissis).». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  37,  comma   2,   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note all'art. 16. 
              -  Per  il  testo   dell'articolo   177   del   decreto
          legislativo 31  marzo  2023,  n.  36  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
              - Si riporta l'articolo 822 del Codice civile: 
                «Art. 822 (Demanio  pubblico).  -  Appartengono  allo
          Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del  mare,
          la spiaggia, le rade e i porti;  i  fiumi,  i  torrenti,  i
          laghi e le altre acque definite pubbliche  dalle  leggi  in
          materia; le opere destinate alla  difesa  nazionale.  Fanno
          parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono  allo
          Stato, le strade, le autostrade e le  strade  ferrate;  gli
          aerodromi;  gli  acquedotti;  gli   immobili   riconosciuti
          d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle
          leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche,
          degli archivi, delle biblioteche; e infine gli  altri  beni
          che sono dalla legge assoggettati  al  regime  proprio  del
          demanio pubblico.».