Art. 7 
 
             Criteri di remunerazione della concessione 
 
  1. Le attivita' di cui all'articolo 6,  comma  1,  sono  remunerate
mediante riscossione da parte del  concessionario  delle  tariffe  di
pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a). 
  2. Gli oneri relativi alle attivita' di progettazione sono a carico
del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto  di
fattibilita' tecnico-economica da parte dell'ente concedente. 
  3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e  delle  opere  di
manutenzione  straordinaria  non  sono  soggetti  alle  clausole   di
revisione prezzi di cui all'articolo  60  del  codice  dei  contratti
pubblici in  relazione  a  eventuali  variazioni,  in  aumento  o  in
diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione
di concessione sulla base dei ribassi applicati al  costo  dell'opera
quantificato   sulla   base   dei   prezzi   rilevati   al    momento
dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica  dal
concedente.