Art. 7
Criteri di remunerazione della concessione
1. Le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, sono remunerate
mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di
pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).
2. Gli oneri relativi alle attivita' di progettazione sono a carico
del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di
fattibilita' tecnico-economica da parte dell'ente concedente.
3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di
manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di
revisione prezzi di cui all'articolo 60 del codice dei contratti
pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in
diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione
di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera
quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento
dell'approvazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica dal
concedente.