Art. 8
Schema di convenzione a base dell'affidamento
1. Per ciascuna concessione autostradale e' posto a base
dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:
a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione
dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei
diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione
adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato, da ultimo,
dall'articolo 16, comma 3, della presente legge;
b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica
elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con
le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Lo schema di convenzione definisce, altresi':
a) i criteri per lo svolgimento delle attivita' di controllo e di
monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al
fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarita',
anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
b) il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera v), tenendo conto dell'equilibrio
economico-finanziario e dell'applicazione di aliquote di ammortamento
tecnico-regolatorie parametrate alla vita utile degli asset
reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero
degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli
asset reversibili;
c) il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il
concessionario e' tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine
di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi
infrastrutturali nonche' sui relativi costi di realizzazione;
d) le penali applicabili al concessionario in caso di
inadempimenti relativi alle attivita' di manutenzione e gestione,
nonche' alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli
obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle
attivita' di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a), tenuto
conto, altresi', dei meccanismi di penalita' previsti dalle delibere
dell'ART.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 37, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si veda nelle note all'art. 16.