Art. 9 
 
Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione  e  dei
                 relativi piani economico-finanziari 
 
  1. La stipulazione del contratto di  concessione  avviene  mediante
sottoscrizione, da  parte  dell'ente  concedente  e  dell'affidatario
individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1,  di  una  convenzione,
corredata  del  PEF,  predisposta  e  approvata  nel  rispetto  della
procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 
  2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente  concedente
predispone, sulla base dello  schema  di  convenzione  posto  a  base
dell'affidamento  ai  sensi  dell'articolo   8,   una   proposta   di
convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART,  che
esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni,  lo
sottopone all'affidatario per  la  relativa  sottoscrizione  entro  i
successivi trenta giorni. La proposta di convenzione  e  il  relativo
PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui
al  primo  periodo,  sottoscritti  da   entrambe   le   parti,   sono
tempestivamente  trasmessi  dall'ente  concedente   al   CIPESS   con
richiesta di iscrizione all'ordine  del  giorno  della  prima  seduta
disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di  trenta  giorni
dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno,  prorogabile  di
ulteriori  quindici  giorni  per  motivate  esigenze  istruttorie   e
integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS  la  facolta'  di
acquisire il parere del Nucleo di consulenza per  l'attuazione  delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica  utilita'  nei
termini indicati al terzo periodo. L'ente  concedente,  tenuto  conto
delle  eventuali  osservazioni  contenute  nel  parere  del   CIPESS,
trasmette all'affidatario,  entro  i  successivi  trenta  giorni,  la
proposta definitiva di convenzione, con  il  relativo  PEF,  ai  fini
della sua sottoscrizione entro trenta giorni  dalla  ricezione  della
stessa. 
  3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del
comma 2, e' approvata entro tre mesi con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione,
con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro  il  termine  di
cui  al  comma  2,  primo  o  quinto  periodo,  l'affidatario  decade
dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della
graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3,  senza
riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle  spese  sostenute
da parte dell'affidatario. 
  5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei  relativi  PEF
e' definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione,  approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito  il
parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla  revisione
delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalita'
di cui al comma  2  del  presente  articolo,  nei  limiti  di  quanto
stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici;
la  revisione  e'  approvata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  6. I decreti di cui al comma  5  danno  conto  delle  modalita'  di
copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale  per
gli investimenti sulla rete autostradale,  di  cui  all'articolo  12,
comma 5. Nei casi di cui  al  presente  comma  non  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 192, comma 3,  del  codice  dei  contratti
pubblici.