Art. 9
Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei
relativi piani economico-finanziari
1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante
sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario
individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di una convenzione,
corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della
procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente concedente
predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base
dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8, una proposta di
convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART, che
esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo
sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i
successivi trenta giorni. La proposta di convenzione e il relativo
PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui
al primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono
tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al CIPESS con
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta
disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni
dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di
ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e
integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facolta' di
acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle
linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' nei
termini indicati al terzo periodo. L'ente concedente, tenuto conto
delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS,
trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la
proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini
della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa.
3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del
comma 2, e' approvata entro tre mesi con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione,
con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di
cui al comma 2, primo o quinto periodo, l'affidatario decade
dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della
graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3, senza
riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute
da parte dell'affidatario.
5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF
e' definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il
parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione
delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalita'
di cui al comma 2 del presente articolo, nei limiti di quanto
stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici;
la revisione e' approvata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalita' di
copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per
gli investimenti sulla rete autostradale, di cui all'articolo 12,
comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le
disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti
pubblici.