Art. 23 
 
              Politiche degli investimenti del Fondo FI 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, il Fondo FI
si impegna a partecipare a  condizioni  di  mercato  per  un  importo
massimo fino al 50% dell'investimento di private  equity  complessivo
in: (i) Imprese  Target  ammissibili  mediante  la  sottoscrizione  o
l'acquisto  di  strumenti  finanziari  partecipativi,  di  quote   di
patrimoni separati, o altri strumenti rappresentativi di capitale  di
rischio emessi dalle stesse; (ii) Fondi Target diretti; e (iii) Fondi
Target indiretti; e comunque, all'interno del suddetto  limite,  fino
all'importo  impegnato   dei   restanti   investitori   privati   che
partecipano alla transazione. 
  2. Il Fondo FI investe direttamente anche per il tramite di veicoli
di investimento appositamente costituiti per l'investimento  diretto,
o mediante la  sottoscrizione  di  Fondi  Target  diretti  o  con  la
modalita' Fondo  di  fondi  («FOF»),  mediante  la  sottoscrizione  o
l'acquisto di Fondi Target indiretti di private equity. 
  3. Le operazioni  di  investimento  finanziarie  sono  orientate  a
processi   di   sviluppo,    crescita,    internazionalizzazione    e
rafforzamento della capacita' competitiva nei settori di cui all'art.
3, allo scopo di favorire processi di integrazione verticale  e/o  di
consolidamento  orizzontale  di  Imprese  Target   ammissibili,   per
agevolare  altresi'  l'ingresso  in  nuovi  mercati  ed  ampliare  la
presenza produttiva e commerciale diretta in nuovi settori  e  paesi,
aumentando la capacita' complessiva di competere a livello globale. 
  4. Nelle operazioni di investimento di cui ai precedenti commi 1  e
2, relativamente ai Fondi Target indiretti, i gestori degli stessi si
impegnano ad allocare risorse almeno pari alla quota di  investimento
del Fondo FI nel relativo Fondo  Target  indiretto,  a  beneficio  di
Imprese Target ammissibili, al netto dei  costi  e  delle  spese  dei
Fondi Target indiretti. 
  5. Il Veicolo di investimento effettua investimenti in Fondi Target
diretti e Fondi Target indiretti che si qualifichino  quali  prodotti
finanziari ai sensi degli articoli 8 o  9  del  regolamento  (UE)  n.
2019/2088 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  29  novembre
2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel  settore  dei
servizi finanziari, e successive modifiche ed integrazioni.