Art. 23
Politiche degli investimenti del Fondo FI
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, il Fondo FI
si impegna a partecipare a condizioni di mercato per un importo
massimo fino al 50% dell'investimento di private equity complessivo
in: (i) Imprese Target ammissibili mediante la sottoscrizione o
l'acquisto di strumenti finanziari partecipativi, di quote di
patrimoni separati, o altri strumenti rappresentativi di capitale di
rischio emessi dalle stesse; (ii) Fondi Target diretti; e (iii) Fondi
Target indiretti; e comunque, all'interno del suddetto limite, fino
all'importo impegnato dei restanti investitori privati che
partecipano alla transazione.
2. Il Fondo FI investe direttamente anche per il tramite di veicoli
di investimento appositamente costituiti per l'investimento diretto,
o mediante la sottoscrizione di Fondi Target diretti o con la
modalita' Fondo di fondi («FOF»), mediante la sottoscrizione o
l'acquisto di Fondi Target indiretti di private equity.
3. Le operazioni di investimento finanziarie sono orientate a
processi di sviluppo, crescita, internazionalizzazione e
rafforzamento della capacita' competitiva nei settori di cui all'art.
3, allo scopo di favorire processi di integrazione verticale e/o di
consolidamento orizzontale di Imprese Target ammissibili, per
agevolare altresi' l'ingresso in nuovi mercati ed ampliare la
presenza produttiva e commerciale diretta in nuovi settori e paesi,
aumentando la capacita' complessiva di competere a livello globale.
4. Nelle operazioni di investimento di cui ai precedenti commi 1 e
2, relativamente ai Fondi Target indiretti, i gestori degli stessi si
impegnano ad allocare risorse almeno pari alla quota di investimento
del Fondo FI nel relativo Fondo Target indiretto, a beneficio di
Imprese Target ammissibili, al netto dei costi e delle spese dei
Fondi Target indiretti.
5. Il Veicolo di investimento effettua investimenti in Fondi Target
diretti e Fondi Target indiretti che si qualifichino quali prodotti
finanziari ai sensi degli articoli 8 o 9 del regolamento (UE) n.
2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre
2019, relativo all'informativa sulla sostenibilita' nel settore dei
servizi finanziari, e successive modifiche ed integrazioni.