Art. 24 
 
              Struttura degli investimenti del Fondo FI 
 
  1. Gli obiettivi di cui all'art. 23 sono perseguiti  dal  Fondo  FI
attraverso le tipologie di operazioni  ritenute  piu'  efficaci  e  a
termini   e   condizioni   di   mercato,    principalmente    tramite
sottoscrizione  o  acquisto  di   Strumenti   rappresentativi   della
partecipazione in Schemi di  investimento  o  tramite  operazioni  di
investimento diretto di buy-out,  finanziamento  soci  o  aumenti  di
capitale. 
  2. Il Fondo FI puo' effettuare operazioni dirette  di  investimento
che   prevedono,   partecipazioni   di   minoranza   qualificata    o
partecipazioni  di  maggioranza,  anche   attraverso   un   controllo
congiunto  con  altri  soggetti  investitori,   in   Imprese   Target
ammissibili che abbiano un adeguato livello di redditivita'. 
  3. Per le finalita' dell'investimento, e  fermo  restando  in  ogni
caso il disposto di cui  all'art.  23,  il  Fondo  FI  puo'  assumere
partecipazioni  di  minoranza  qualificata  a  condizione  che  siano
previste, a favore del medesimo, prerogative di  governance  tali  da
garantire  al  Fondo  FI  un  ruolo  rilevante  nella  definizione  e
implementazione delle strategie di sviluppo e diritti che  consentano
una piena valorizzazione di mercato della partecipazione  al  termine
del progetto di investimento. 
  4.  Laddove  opportuno  per  le  finalita'  dell'investimento,   le
operazioni di investimento diretto possono altresi' essere effettuate
mediante   operazioni   di   co-investimento,   direttamente   ovvero
attraverso  veicoli   di   investimento   appositamente   costituiti,
unitamente  ad  altri  investitori  strategici,   family   office   o
investitori finanziari, incluso fondi di private equity (ivi  incluso
uno o piu' investitori o affiliati dei medesimi)  anche  mediante  la
sindacazione di parte degli strumenti  rappresentativi  dell'iniziale
investimento del Fondo FI, fermo restando, in ogni caso, il  rispetto
dei presidi applicabili in materia di conflitti di interesse. 
  5. Non sono ammessi accordi di  co-investimento  in  cui  il  Fondo
conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in
altra forma a co-investire sistematicamente  con  terzi  diversi  dai
veicoli gestiti dal soggetto gestore.