Art. 24
Struttura degli investimenti del Fondo FI
1. Gli obiettivi di cui all'art. 23 sono perseguiti dal Fondo FI
attraverso le tipologie di operazioni ritenute piu' efficaci e a
termini e condizioni di mercato, principalmente tramite
sottoscrizione o acquisto di Strumenti rappresentativi della
partecipazione in Schemi di investimento o tramite operazioni di
investimento diretto di buy-out, finanziamento soci o aumenti di
capitale.
2. Il Fondo FI puo' effettuare operazioni dirette di investimento
che prevedono, partecipazioni di minoranza qualificata o
partecipazioni di maggioranza, anche attraverso un controllo
congiunto con altri soggetti investitori, in Imprese Target
ammissibili che abbiano un adeguato livello di redditivita'.
3. Per le finalita' dell'investimento, e fermo restando in ogni
caso il disposto di cui all'art. 23, il Fondo FI puo' assumere
partecipazioni di minoranza qualificata a condizione che siano
previste, a favore del medesimo, prerogative di governance tali da
garantire al Fondo FI un ruolo rilevante nella definizione e
implementazione delle strategie di sviluppo e diritti che consentano
una piena valorizzazione di mercato della partecipazione al termine
del progetto di investimento.
4. Laddove opportuno per le finalita' dell'investimento, le
operazioni di investimento diretto possono altresi' essere effettuate
mediante operazioni di co-investimento, direttamente ovvero
attraverso veicoli di investimento appositamente costituiti,
unitamente ad altri investitori strategici, family office o
investitori finanziari, incluso fondi di private equity (ivi incluso
uno o piu' investitori o affiliati dei medesimi) anche mediante la
sindacazione di parte degli strumenti rappresentativi dell'iniziale
investimento del Fondo FI, fermo restando, in ogni caso, il rispetto
dei presidi applicabili in materia di conflitti di interesse.
5. Non sono ammessi accordi di co-investimento in cui il Fondo
conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in
altra forma a co-investire sistematicamente con terzi diversi dai
veicoli gestiti dal soggetto gestore.