Art. 14
Cumulo delle agevolazioni
1. Fermo restando e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del
regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti
d'investimento di cui al presente titolo non sono cumulabili con
altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse
quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal
regolamento n. 2023/2831 ad eccezione di quelle ottenute
esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e
comunque entro i limiti delle intensita' massime previste dal
regolamento GBER.