Art. 15
Procedure di verifica, di controllo
e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero,
eventualmente anche tramite il soggetto gestore, puo' disporre
controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' dei beneficiari
e del soggetto gestore, sulla regolarita' dei procedimenti, sulla
destinazione degli immobili, sulla puntuale e corretta applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto e della normativa
nazionale e dell'Unione europea presupposta e sui soggetti che hanno
ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la
fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.