Art. 15 
 
                 Procedure di verifica, di controllo 
           e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse 
 
  1.  In  ogni  fase  e  stadio  del   procedimento   il   Ministero,
eventualmente  anche  tramite  il  soggetto  gestore,  puo'  disporre
controlli e ispezioni anche a campione sull'attivita' dei beneficiari
e del soggetto gestore, sulla  regolarita'  dei  procedimenti,  sulla
destinazione degli immobili, sulla puntuale e  corretta  applicazione
delle disposizioni di cui  al  presente  decreto  e  della  normativa
nazionale e dell'Unione europea presupposta e sui soggetti che  hanno
ottenuto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati e i risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.