Art. 16
Variazioni
1. Eventuali variazioni riguardanti la natura giuridica dei
soggetti beneficiari, nonche' quelle afferenti al piano di
investimento o al piano dei costi devono essere preventivamente
comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari al soggetto
gestore. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il
soggetto gestore, sentito il Ministero, previa apposita istruttoria
tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di
ammissibilita' del piano d'investimento e dei singoli progetti che lo
compongono. Nel caso in cui tale istruttoria si concluda con esito
negativo, il Ministero dispone la revoca parziale o totale delle
agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche e integrazioni, nel caso in cui la variazione proposta sia
tale da rendere inammissibile la prosecuzione del rapporto.
2. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche totali o
parziali a seguito di variazioni in diminuzione delle spese oggetto
dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare
aumenti delle agevolazioni concesse in relazione a progetti o piani
diversi da quelli presentati. Le somme oggetto di revoca sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.