Art. 16 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  la  natura  giuridica   dei
soggetti  beneficiari,  nonche'  quelle   afferenti   al   piano   di
investimento o al  piano  dei  costi  devono  essere  preventivamente
comunicate dal soggetto proponente e/o dai  beneficiari  al  soggetto
gestore. Ai fini dell'autorizzazione delle  variazioni  proposte,  il
soggetto gestore, sentito il Ministero, previa  apposita  istruttoria
tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle  condizioni  di
ammissibilita' del piano d'investimento e dei singoli progetti che lo
compongono. Nel caso in cui tale istruttoria si  concluda  con  esito
negativo, il Ministero dispone la  revoca  parziale  o  totale  delle
agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche e integrazioni, nel caso in cui la variazione proposta  sia
tale da rendere inammissibile la prosecuzione del rapporto. 
  2. Eventuali  economie  di  risorse,  dovute  a  revoche  totali  o
parziali a seguito di variazioni in diminuzione delle  spese  oggetto
dei progetti d'investimento, non possono in nessun  caso  determinare
aumenti delle agevolazioni concesse in relazione a progetti  o  piani
diversi da quelli presentati. Le somme oggetto di revoca sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.