Art. 17 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in  tutto  o  in  parte,
secondo quanto previsto dal presente  decreto,  qualora  il  soggetto
beneficiario: 
    a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della
concessione abbia  chiesto  e  ottenuto,  agevolazioni  di  qualsiasi
importo o natura, ivi comprese  quelle  a  titolo  di  «de  minimis»,
previste da altre norme statali, regionali o  dell'Unione  europea  o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; 
    b)  violi  specifiche   norme   settoriali   anche   appartenenti
all'ordinamento dell'Unione europea; 
    c) in qualunque fase del procedimento  abbia  reso  dichiarazioni
mendaci o esibisca atti falsi o contenenti  dati  non  rispondenti  a
verita'; 
    d) non porti a conclusione entro il termine  stabilito  dall'art.
4, comma 3, del presente decreto, il progetto di investimento ammesso
alle agevolazioni, salvo i casi di forza  maggiore  e/o  le  proroghe
autorizzate complessivamente di durata non superiore a  dodici  mesi,
ovvero qualora il programma di investimento sia  eseguito  in  misura
parziale e non risulti, a giudizio dal soggetto gestore,  organico  e
funzionale; 
    e) non destini l'immobile o gli immobili ottenuti  in  locazione,
ovvero di proprieta', ad alloggio per i dipendenti  impiegati  presso
la propria struttura turistico-ricettiva o il  proprio  esercizio  di
somministrazione  di  alimenti  o  bevande  secondo  quanto  previsto
all'art.  10,  comma  2  del  presente  decreto;  ovvero   perda   la
disponibilita' dell'immobile nel periodo oggetto del beneficio; 
    f)  sia  posto  in  liquidazione,  sia  ammesso  o  sottoposto  a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita',
se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento  del
progetto di investimento ovvero  prima  che  siano  trascorsi  cinque
anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; 
    g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli
previsti nel progetto  di  investimento  ammesso  alle  agevolazioni,
senza l'autorizzazione del Ministero, i beni agevolati, ovvero  cessi
l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per  le
PMI, dal completamento degli investimenti; 
    h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione,  scissione,
conferimento o cessione d'azienda o  di  ramo  d'azienda  in  assenza
dell'autorizzazione del Ministero; 
    i) non consenta i controlli del Ministero o del soggetto  gestore
sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli
obblighi previsti dal presente decreto; 
    j) non rispetti,  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  i
contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro; 
    k) non rispetti, con riferimento  all'unita'  produttiva  oggetto
del progetto  di  investimento,  le  norme  edilizie  e  urbanistiche
nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale; 
    l) ometta di rispettare  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
determinazione di concessione delle agevolazioni; 
    m) non garantisce gli alloggi ai  lavoratori  secondo  condizioni
agevolate in misura proporzionale al  beneficio  ammesso  e  comunque
recanti una riduzione del canone di locazione di  almeno  il  30  per
cento del valore medio di mercato; 
    n) il  beneficiario  non  rispetti  il  vincolo  di  destinazione
dell'immobile, minimo di cinque  anni  per  il  contributo  di  parte
corrente e di nove anni per il contributo di parte capitale; 
    o) non adempia agli obblighi  assicurativi  di  cui  all'art.  1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, entro le modalita' e
i termini previsti dalla normativa attuativa di rifermento; 
    p)  non  rispetti  la  legislazione  applicabile  in  materia  di
prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo. 
  2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma  1,  la  revoca
delle agevolazioni concesse e' totale. Negli altri casi, la revoca e'
determinata in via parziale sulla quota di beneficio non  ammesso  al
progetto. 
  3. In caso di revoca  delle  agevolazioni  disposta  ai  sensi  del
presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote
residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio  in  eccesso
gia' percepito, maggiorato degli interessi  e,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.