Art. 17
Revoche
1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte,
secondo quanto previsto dal presente decreto, qualora il soggetto
beneficiario:
a) per i beni del medesimo progetto di investimento oggetto della
concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi
importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis»,
previste da altre norme statali, regionali o dell'Unione europea o
comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti
all'ordinamento dell'Unione europea;
c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni
mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verita';
d) non porti a conclusione entro il termine stabilito dall'art.
4, comma 3, del presente decreto, il progetto di investimento ammesso
alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe
autorizzate complessivamente di durata non superiore a dodici mesi,
ovvero qualora il programma di investimento sia eseguito in misura
parziale e non risulti, a giudizio dal soggetto gestore, organico e
funzionale;
e) non destini l'immobile o gli immobili ottenuti in locazione,
ovvero di proprieta', ad alloggio per i dipendenti impiegati presso
la propria struttura turistico-ricettiva o il proprio esercizio di
somministrazione di alimenti o bevande secondo quanto previsto
all'art. 10, comma 2 del presente decreto; ovvero perda la
disponibilita' dell'immobile nel periodo oggetto del beneficio;
f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a
procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita',
se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del
progetto di investimento ovvero prima che siano trascorsi cinque
anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli
previsti nel progetto di investimento ammesso alle agevolazioni,
senza l'autorizzazione del Ministero, i beni agevolati, ovvero cessi
l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le
PMI, dal completamento degli investimenti;
h) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione,
conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza
dell'autorizzazione del Ministero;
i) non consenta i controlli del Ministero o del soggetto gestore
sulla realizzazione del progetto di investimenti e sul rispetto degli
obblighi previsti dal presente decreto;
j) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i
contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro;
k) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto
del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche
nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;
l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla
determinazione di concessione delle agevolazioni;
m) non garantisce gli alloggi ai lavoratori secondo condizioni
agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque
recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per
cento del valore medio di mercato;
n) il beneficiario non rispetti il vincolo di destinazione
dell'immobile, minimo di cinque anni per il contributo di parte
corrente e di nove anni per il contributo di parte capitale;
o) non adempia agli obblighi assicurativi di cui all'art. 1,
comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, entro le modalita' e
i termini previsti dalla normativa attuativa di rifermento;
p) non rispetti la legislazione applicabile in materia di
prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo.
2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la revoca
delle agevolazioni concesse e' totale. Negli altri casi, la revoca e'
determinata in via parziale sulla quota di beneficio non ammesso al
progetto.
3. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del
presente articolo, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote
residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio in eccesso
gia' percepito, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.