Art. 20. 
 
                  Il Piano organizzativo regionale 
 
    1. Il  Piano  organizzativo  regionale  deve  essere  redatto  in
conformita' allo statuto e al regolamento di cui all'art. 75. 
    2. Il Piano  organizzativo  regionale  e'  elaborato  e  proposto
dall'Assemblea  regionale.  Diviene  esecutivo  se  approvato   dalla
Direzione nazionale. 
    3. Viene posto a verifica e discusso, a  partire  dai  territori,
almeno ogni tre  anni,  di  norma  in  corrispondenza  dei  congressi
nazionali.