Art. 20.
Il Piano organizzativo regionale
1. Il Piano organizzativo regionale deve essere redatto in
conformita' allo statuto e al regolamento di cui all'art. 75.
2. Il Piano organizzativo regionale e' elaborato e proposto
dall'Assemblea regionale. Diviene esecutivo se approvato dalla
Direzione nazionale.
3. Viene posto a verifica e discusso, a partire dai territori,
almeno ogni tre anni, di norma in corrispondenza dei congressi
nazionali.