Art. 21.
L'assemblea regionale
1. L'Assemblea regionale e' costituita:
nelle regioni fino a 200 iscritte/i da tutte/i le/gli
iscritte/i;
nelle regioni sopra le/i 200 iscritte/i da:
le/i componenti del Comitato politico nazionale e del
Collegio nazionale di garanzia della regione;
le/i componenti del Comitato politico regionale, del Collegio
regionale di garanzia e del Coordinamento regionale delle/dei Giovani
Comuniste/i ove eletto;
le/i componenti dei Comitati politici federali della regione;
le/i Segretarie/i dei circoli della regione;
le/i referenti dei nuclei territoriali della regione che non
fanno riferimento a nessun circolo;
le/i compagne/i indicate/i dalla Segreteria regionale tenuto
conto delle proposte delle/dei Segretarie/i delle federazioni, in
numero non superiore al 20% delle/dei componenti del Comitato
politico regionale.
2. L'Assemblea regionale ha le seguenti funzioni:
predisporre, con il metodo del consenso, il Piano organizzativo
regionale attraverso cui definire, in forma di proposta e senza
automatismi coercitivi, l'articolazione del partito sul territorio di
competenza;
promuovere occasioni e iniziative di elaborazione e
partecipazione che coinvolgano in forma assembleare - oltre al gruppo
dirigente regionale in senso proprio - i quadri attivi dei diversi
territori.
3. L'Assemblea regionale viene convocata con le medesime
modalita' con cui viene convocato il Comitato politico regionale.