Art. 22.
Il Circolo: generalita'
1. Il circolo e' l'istanza fondamentale del partito. Il circolo
puo' essere territoriale o funzionale.
2. L'iniziativa per la costituzione dei circoli e' assunta
dall'organismo politico competente territorialmente e/o dalle/i
singole/i iscritte/i.
3. Possono assumere l'iniziativa anche iscritte/i che risiedano
nel medesimo ambito territoriale o che operino nel medesimo ambito di
lavoro, di studio, vertenziale o di pratica sociale. Il regolamento
di cui all'art. 75 definisce le modalita' di costituzione ed il
numero minimo dei/delle promotrici/ori. La costituzione dei circoli
e' diritto delle/dei proponenti nelle forme e nei limiti stabiliti
dal regolamento di cui all'art. 75.
4. Per qualificarsi quale istanza congressuale i circoli devono
essere composti da un numero minimo di iscritte/i stabilito dal
regolamento di cui all'art. 75.