Art. 23.
Il Circolo territoriale
1. Il circolo territoriale e' composto da tutte/i le/i sue/suoi
iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le attribuzioni
previste nel presente statuto e nel regolamento di cui all'art. 75.
2. Si possono costituire nuclei organizzativi territoriali,
composti da un numero di compagne/i inferiore a quello necessario per
la formazione di un circolo, ai fini di un capillare radicamento del
partito. Tali strutture sono costituite su istanza delle/degli
interessate/i e possono fare capo all'istanza congressuale competente
per territorio. Godono di autonomia organizzativa e non costituiscono
livello congressuale.
3. Organo fondamentale del circolo territoriale e' l'assemblea
delle/degli iscritte/i.
4. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e
consuntivo, nonche' il piano di lavoro proposto dalla/dal
segretaria/o o dal Comitato direttivo laddove eletto.
5. Ogni circolo territoriale e' diretto da una/un segretaria/o e,
ove eletto, da un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo e' eletto
dal congresso del circolo. I circoli con meno di 30 iscritte/i
possono decidere, in sede congressuale, di non eleggere il Comitato
direttivo, le cui funzioni in tal caso sono assunte dall'assemblea
delle/degli iscritte/i.
6. Alle/Ai componenti del Comitato direttivo possono essere
attribuiti incarichi specifici.
7. La/Il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e sono eletti dal
Comitato direttivo, ove istituito, al proprio interno a maggioranza
di voti e dall'assemblea delle/gli iscritte/i negli altri casi.