Art. 24.
Il Circolo funzionale
1. Il circolo funzionale puo' essere: di luogo di lavoro, di
studio, vertenziale o di pratiche sociali. E' composto da tutte/i
le/i sue/suoi iscritte/i nella forma dell'assemblea di circolo con le
attribuzioni previste nel presente statuto e nel regolamento di cui
all'art. 75.
2. L'iscrizione al circolo funzionale e' compatibile con
l'iscrizione al circolo territoriale fino a quando esso non si
costituisca in istanza congressuale.
3. La scelta di costituirsi in istanza congressuale non prevede
automatismi (deve rispettare il numero minimo di iscritte/i previsto
nel regolamento) ed e' assunta dall'assemblea delle/degli iscritte/i.
4. Organo fondamentale del circolo e' l'assemblea delle/degli
iscritte/i.
5. Il circolo funzionale sperimenta le forme organizzative che
ritiene piu' idonee alla propria azione. L'assemblea delle/degli
iscritte/i elegge la/il segretaria/o.
6. L'organismo politico competente territorialmente verifica che
la costituzione e le forme organizzative dei circoli funzionali siano
compatibili con il Piano Organizzativo regionale e con il regolamento
di cui all'art. 75.